Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 38
- Norme generali
1. Si definiscono "tagli di manutenzione" i tagli nei boschi della vegetazione arbustiva ed arborea destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione forestale per il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilità e delle opere e sezioni idrauliche, sia naturali che artificiali.
2. I tagli di manutenzione eseguiti in conformità agli articoli 39 , 40 , 41 e 42 sono soggetti a dichiarazione.
3. I tagli di manutenzione effettuati per casi o con modalità diverse da quelle indicate nella presente sezione sono soggetti ad autorizzazione.
4. I movimenti di terreno e l'estirpazione di ceppaie e arbusti effettuati durante i tagli di manutenzione sono soggetti alle norme di cui al titolo III.
5. I tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche, qualora effettuati dall'autorità idraulica o da soggetti da questa autorizzati, sono immediatamente eseguibili e non soggetti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 e alle norme tecniche di cui all' articolo 42.
6. Nel caso di lavori urgenti, necessari a ripristinare od a garantire la continuità dei servizi oppure indispensabili per la tutela della pubblica incolumità, i lavori possono essere immediatamente eseguiti da parte degli enti pubblici competenti o delle società concessionarie o di gestione o da soggetti da questi autorizzati, previa comunicazione dei motivi e della localizzazione degli stessi ed entro i limiti necessari a rimuovere le cause di rischio.
7. I tagli di manutenzione possono essere eseguiti anche in deroga ai turni minimi e alle norme relative alla potatura, salvo se diversamente previsto.
8. Per le modalità di taglio, allestimento, esbosco e sgombero della tagliata si applicano le norme indicate agli articoli 13 , 14 e 15
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.