Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 36
- Trattamento delle fustaie su ceduo
1. Per il trattamento delle fustaie su ceduo si adotta, di norma, il trattamento previsto per le fustaie disetanee od irregolari, utilizzando anche i polloni di migliore sviluppo per sostituire i soggetti deperenti, stramaturi o le piante di pino d'Aleppo, marittimo, nero o laricio o le conifere esotiche, nonché per rendere uniforme la densità della componente di alto fusto.
2. Subordinatamente alle esigenze di trattamento della componente di alto fusto, di cui al comma 1, può essere autorizzata la ceduazione dei polloni che abbiano età compresa tra quella del turno minimo e 36 anni. Oltre la suddetta età è, di norma, autorizzabile la ceduazione dei polloni di castagno e di carpino nero mentre sulle ceppaie delle altre specie principali deve essere rilasciato almeno il pollone di migliore sviluppo. Le eventuali piante o polloni di robinia sono trattati in modo da limitare la diffusione di questa specie.
3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 1 ettaro (105)non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.