Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 35
- Trattamento delle fustaie disetanee
1. Nelle fustaie disetanee ed in quelle irregolari è ammesso esclusivamente il taglio saltuario attuato con periodo di curazione non inferiore a dieci anni.
2. Il taglio deve regolare la densità del soprassuolo intervenendo proporzionalmente nelle varie classi diametriche senza alterare la composizione specifica del bosco, fatta salva la riduzione della componente di conifere quando ciò sia funzionale alla riduzione del rischio di incendio od all'aumento della mescolanza di specie.
3. Il taglio deve essere eseguito rilasciando i soggetti di migliore portamento e stato fitosanitario, favorendo lo sviluppo della rinnovazione naturale presente ed intervenendo sulle piante mature o stramature solo dove la loro eliminazione non comporti pregiudizio alla normale densità del bosco e dove sia assicurata la sostituzione dei soggetti asportati con altre piante di sicuro avvenire.
4. Nell'esecuzione del taglio deve essere posta la massima attenzione al fine di contenere i danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco, anche adottando tecniche per la caduta controllata dei soggetti di maggiore dimensioni.
5. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 1 ettaro (104)non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.