Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 34
- Tagli per la trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo.
1. Nelle fustaie coetanee di qualunque specie sono ammessi i tagli volti alla trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo con l'obiettivo, a lungo termine, di ottenere fustaie miste disetanee, favorendo la rinnovazione naturale ed aumentando la stabilità fisica e biologica del soprassuolo.
2. Tale trasformazione deve essere effettuata con tagli di selezione, da attuarsi a distanza di almeno dieci anni, favorendo la differenziazione della struttura verticale mediante:
a) la permanenza di piante di grosse dimensioni fino a che non divengano deperenti;
b) lo sviluppo della rinnovazione naturale presente, liberando la stessa dalla vegetazione infestante, dalle piante del piano intermedio e dai soggetti dominanti deperenti.
3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 1 ettaro non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere e la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno all’impianto della rinnovazione artificiale e delle successive cure colturali. (103)
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.