Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 33
- Trattamento delle fustaie coetanee con tagli a buche o strisce
1. Nelle fustaie di conifere di origine artificiale è ammesso il trattamento con tagli a buche o strisce al fine di ottenere, con la rinnovazione naturale od artificiale, il mantenimento del soprassuolo.
2. I tagli di cui al comma 1 devono avere estensione inferiore ad 1 ettaro e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguità tra le tagliate prima di cinque anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza. Ai fini dell'individuazione delle fasce valgono le norme previste dall' articolo 20 , comma 8.
3. Nei casi in cui sia prevedibile il mancato od insufficiente insediamento della rinnovazione naturale, nonché quando a seguito del taglio la rinnovazione naturale sia insufficiente, è prescritto il ricorso alla rinnovazione artificiale da attuarsi con le stesse specie del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di specie consentite o prescritte dal presente regolamento. L'ente competente può richiedere la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno all’impianto della rinnovazione artificiale e delle successive cure colturali. (101)
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.