Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 32
- Trattamento delle fustaie coetanee a tagli successivi
1. Nelle fustaie coetanee è adottato, salvo diversa indicazione in sede di autorizzazione, il trattamento a tagli successivi, al fine di garantire la graduale sostituzione del soprassuolo maturo con la rinnovazione.
2. Il taglio di sementazione può essere eseguito al raggiungimento dell'età media fissata dal turno minimo. Tale taglio è attuato con criteri selettivi, rilasciando i migliori soggetti per sviluppo della chioma e portamento, e con intensità stabilita in riferimento alle specie presenti e alle caratteristiche del soprassuolo.
3. Nei soprassuoli eccessivamente densi per la mancata attuazione di diradamenti nelle fasi giovanili, il taglio di sementazione è preceduto da un taglio di preparazione o di diradamento atto a favorire il migliore sviluppo delle chiome dei soggetti tra cui devono essere reclutate le piante portaseme con il successivo taglio di sementazione. Tale taglio è assimilato agli altri tagli di diradamento e può essere effettuato anche prima dell'età del turno minimo.
4. Il periodo di rinnovazione, cioé il periodo intercorrente tra il primo taglio di sementazione ed il taglio finale di sgombero, è fissato a seconda della composizione del soprassuolo e dell’andamento della rinnovazione. In tale periodo possono essere autorizzati un massimo di due tagli secondari atti a favorire lo sviluppo o l’ulteriore insediamento della rinnovazione. (26)
5. Nei casi in cui sia prevedibile uno scarso insediamento della rinnovazione naturale l'utilizzazione a tagli successivi deve essere attuata preferibilmente secondo le tecniche a strisce o a gruppi o ad orli, a partire dalle aree ove si sia già insediata rinnovazione, o ove sussistano le condizioni più idonee al suo insediamento.
6. In ogni caso, quando a seguito del taglio di sementazione e del successivo primo taglio secondario la rinnovazione naturale sia insufficiente, è prescritto il ricorso alla rinnovazione artificiale da attuarsi con le stesse specie del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di specie consentite o prescritte dal presente regolamento.
7. In tutti i casi il taglio di sgombero può essere attuato solo quando la rinnovazione è stabilmente insediata e sufficientemente sviluppata.
8. Quando, a seguito del taglio di sgombero, si siano determinati danni alla rinnovazione sottostante, si deve procedere al rimboschimento delle buche o strisce createsi.
9. L'esecuzione dei tagli di sementazione e di sgombero è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 1 ettaro (100)non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.