Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 31
- Turni delle fustaie coetanee
1. Per le fustaie coetanee pure o a prevalenza delle specie sotto elencate i turni minimi sono fissati alle seguenti età, da considerarsi medie nel caso di soprassuoli coetaneiformi:
a) 20 anni per le fustaie di ontano, salice o pioppo;
b) 40 anni per le fustaie di duglasia, pino marittimo, d'Aleppo, nero, laricio, insigne, strobo, excelso;
c) 50 anni per le fustaie di castagno;
d) 50 anni per le fustaie di chamaecyparis e di cipressi esotici;
e) 60 anni per le fustaie di aceri, frassini e carpini;
f) 70 anni per le fustaie di abete bianco o rosso;
g) 70 anni per le fustaie di pino silvestre;
h) 70 anni per le fustaie di cedro;
i) 80 anni per le fustaie di pino domestico e di cipresso comune;
j) 80 anni per le fustaie di cerro;
k) 90 anni per le fustaie di altre querce e di faggio.
2. Nelle fustaie transitorie, originatesi da tagli di avviamento ad alto fusto di boschi cedui, possono essere autorizzati turni inferiori ove le condizioni di invecchiamento del soprassuolo di origine agamica rendano opportuno un anticipo della fase di rinnovazione.
3. Per le specie non indicate al comma 1 e per le formazioni miste il turno è fissato caso per caso in sede di autorizzazione.
4. Per casi particolari, motivati da scarso sviluppo vegetativo, inidoneità della specie alle condizioni stazionali, tradizioni commerciali locali, difesa fitosanitaria, difesa dagli incendi boschivi, tutela idrogeologica o da danni causati da rilevanti avversità meteoriche, possono essere autorizzati interventi in deroga ai turni minimi di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.