Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 30
- Tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee
1. Sono soggetti a dichiarazione i tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee o coetaneiformi a densità colma attuati nei limiti ed in conformità alle norme tecniche di cui al presente articolo.
2. Sono soggetti ad autorizzazione:
a) i tagli di diradamento o di sfollo d'intensità maggiore o con modalità diverse dalle norme tecniche indicate nei commi successivi purché siano finalizzati a garantire il migliore sviluppo della fustaia senza comprometterne la stabilità;
b) i diradamenti nelle fustaie a densità non colma;
c) i diradamenti nelle fustaie di conifere miste a più del 25 per cento di latifoglie, nonché nelle fustaie di faggio miste a più del 25 per cento di conifere.
c bis) i diradamenti e gli sfolli effettuati mediante cercinatura, cassage o torsione del fusto al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica o di incendio boschivo o per motivi fitosanitari dovuti al rilascio di necromassa in piedi. (97)
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate in particolare le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo della fustaia senza comprometterne la stabilità e l’assenza di pericoli per incolumità pubblica, incendio boschivo o per motivi fitosanitari. (98)
4. E' consentita l'esecuzione di tagli di sfollo in boschi a densità colma di età inferiore a 15 anni purché non venga asportato più di un terzo delle piante presenti. Tra un taglio e il successivo deve intercorrere un tempo non inferiore a cinque anni.
5. I tagli di diradamento sono effettuati in soprassuoli di età uguale o superiore a 15 anni. Tra un taglio di diradamento e il successivo deve intercorrere un tempo non inferiore a cinque anni.
6. E' consentita l'esecuzione di tagli di diradamento che comportino l'asportazione:
a) di un massimo del 40 per cento delle piante vive presenti per le fustaie di duglasia, di pini di tutte le specie e di abete rosso;
b) di un massimo del 30 per cento delle piante vive presenti per le fustaie delle altre specie.
7. I tagli di diradamento devono rilasciare le piante di migliore sviluppo e conformazione candidate a costituire la fustaia matura e devono essere condotti in modo da determinare una copertura residua di almeno il 75 per cento, quanto più possibile uniforme e senza creare rilevanti chiarie. In tutte le fustaie le piante presenti sui margini del bosco possono essere tagliate entro la percentuale massima del 25 per cento.
8. Limitatamente al primo taglio di diradamento, nelle fustaie a densità colma di duglasia, di pini di tutte le specie e di abete rosso che non hanno superato l'età di venti anni (99) , che derivano da rimboschimento con impianto a file ed in cui tali file risultano ancora facilmente individuabili, è consentita l'esecuzione di tagli di diradamento geometrico che comportino al massimo, in alternativa:
a) l'eliminazione di una fila su tre;
b) l'eliminazione di una fila su cinque effettuando sulle file residue un diradamento dal basso che asporti un massimo del 25 per cento delle piante residue.
9. Limitatamente al primo taglio di diradamento nelle fustaie a densità colma di pini di tutte le specie, con esclusione del pino domestico, che non hanno superato l'età di 30 anni, è consentita l'esecuzione di tagli di diradamento geometrico a strisce purché:
a) il taglio interessi una striscia di larghezza inferiore a 4 metri;
b) la distanza tra le strisce tagliate e tra queste e il confine del bosco sia mediamente superiore a 20 metri;
c) il diradamento dal basso eventualmente effettuato sulle strisce residue asporti al massimo il 25 per cento delle piante residue.
10. Nelle fustaie di conifere, in cui le stesse costituiscono almeno il 90 per cento della copertura, devono essere escluse dal taglio le piante di latifoglie autoctone in buono stato vegetativo. In tale caso possono altresì essere utilizzate le piante di conifere che compromettono lo sviluppo di latifoglie candidate a costituire la fustaia matura. E' consentito il diradamento dei polloni sulle singole ceppaie.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.