Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 27
- Tagli di diradamento nei boschi cedui
1. E' soggetto a dichiarazione un taglio di diradamento nei boschi cedui a densità colma di età inferiore a 36 anni, attuato secondo le seguenti norme tecniche:
a) i polloni oggetto di taglio devono essere quelli di minor sviluppo o peggiore conformazione;
b) non può essere tagliato un numero di polloni superiore al 50 per cento dei polloni esistenti.
2. Ulteriori tagli di diradamento o interventi effettuati con intensità maggiore o con modalità diverse di quelle indicate al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione.
2 bis. Al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica o di incendio boschivo o per motivi fitosanitari dovuti al rilascio di necromassa in piedi sono altresì soggetti ad autorizzazione i diradamenti e gli sfolli effettuati mediante cercinatura, cassage o torsione del fusto. (95)
3. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 2 bis può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate in particolare le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità nonché l’assenza di pericoli per incolumità pubblica, incendio boschivo o per motivi fitosanitari. (96)
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.