Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 25
- Taglio dei boschi cedui invecchiati
1. Il taglio dei boschi cedui invecchiati che abbiano superato l'età di 36 anni è soggetto ad autorizzazione, con esclusione dei tagli di utilizzazione dei boschi cedui semplici di età fino a 50 anni, puri o misti a prevalenza di castagno, carpino nero o robinia, e dei tagli di avviamento ad alto fusto eseguibili previa dichiarazione e con le norme tecniche di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 28
2. I boschi cedui che abbiano superato l'età di 50 anni sono soggetti all'avviamento all'alto fusto. E' tuttavia ammesso, previa autorizzazione, il taglio di ceduazione quando le caratteristiche del soprassuolo o della stazione (23) non sono ritenute idonee al taglio di avviamento ad alto fusto, ed in particolare quando:
a) si tratta di boschi puri o misti a prevalenza di carpino nero, castagno, robinia, ontano, salice o nocciolo;
b) si tratta di boschi misti di specie quercine, carpino nero e/o castagno o di forteti in cui le specie quercine rappresentano meno del 50 per cento del soprassuolo;
c) le condizioni stazionali non consentono o sconsigliano il governo ad alto fusto e, in particolare, nei seguenti casi:
1) quando le condizioni di scarso sviluppo del soprassuolo testimoniano la scarsa fertilità della stazione o la presenza di fattori stazionali limitanti;
2) quando il ceduo appare la forma di governo più idonea a garantire la stabilità idrogeologica;
3) quando sono evidenti danni da gelicidio.
2 bis. Nei cedui trattati a sterzo invecchiati il taglio di ceduazione è inoltre possibile solo con il medesimo trattamento e a condizione che sulle ceppaie siano distinguibili polloni di almeno due classi di età in buono stato vegetativo. (24)
3. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi:
a) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;
b) la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell'intervento;
c) eventuali prescrizioni integrative, rispetto a quelle previste dal presente regolamento.
4. Per gli interventi di cui al comma 2 il progetto di taglio deve evidenziare anche i motivi, ricompresi tra quelli indicati nel comma stesso, per i quali non è ritenuto opportuno procedere all'avviamento all'alto-fusto.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.