Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 23
- Taglio dei boschi cedui semplici trattati a sterzo
1. Nei cedui semplici trattati a sterzo devono essere rilasciate almeno trenta matricine ad ettaro, uniformemente distribuite sulla superficie oggetto di taglio e scelte con le modalità indicate all' articolo 22 , comma 4.
2. Nei cedui semplici trattati a sterzo possono essere tagliati i polloni che appartengono alla classe di età più avanzata, purché abbiano raggiunto l'età del turno, rilasciando i rimanenti, fatto salvo un moderato diradamento selettivo con criterio colturale e l'eliminazione dei polloni secchi, gravemente danneggiati o deperenti. Nei cedui puri o misti di faggio possono essere trattate a raso le ceppaie di altre specie purché i polloni abbiano raggiunto l'età del turno.
3. Tra un taglio ed il successivo deve intercorrere un periodo minimo pari ad un terzo del turno di cui all' articolo 21
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.