Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 22
- Tagli di utilizzazione dei cedui semplici
1. Nei tagli di utilizzazione dei cedui semplici devono essere rilasciate almeno sessanta matricine ad ettaro.
2. Nei boschi puri o misti a prevalenza di castagno è ammessa una densità minima di trenta matricine per ettaro. (19)
3. Nei boschi cedui puri o misti a prevalenza di robinia, ontano, salice, nocciolo e pioppo non è richiesto il rilascio di matricine di dette specie ma devono essere preservate dal taglio, entro i limiti di cui al comma 2, tutte le eventuali matricine delle specie di cui al comma 4 , (20)fatti salvi i soggetti secchi o gravemente danneggiati od affetti da fitopatie.
4. Per il rilascio delle matricine si osservano le seguenti regole:
a) le matricine sono scelte prioritariamente tra i soggetti di specie quercine, faggio, castagno e, se di conformazione e sviluppo idoneo, fra le latifoglie di cui all' articolo 12 ; per le specie quercine sono privilegiate le piante di farnia, rovere e sughera;
b) almeno per il 50 per cento del numero minimo indicato nel presente regolamento, sono scelte tra le matricine di migliore sviluppo e conformazione rilasciate ai tagli precedenti, (89)fatto salvo il taglio dei soggetti secchi e di quelli danneggiati od affetti da fitopatie;
c) le ulteriori matricine necessarie a raggiungere la densità minima sono scelte tra le piante di migliore conformazione nate da seme od i polloni di migliore sviluppo e stato fitosanitario appartenenti alle specie sopra indicate o, in mancanza di queste, alle altre specie arboree od arborescenti costituenti il soprassuolo;
d) le matricine devono essere uniformemente distribuite sulla superficie oggetto di taglio compatibilmente con la presenza di soggetti idonei (90); una diversa distribuzione può essere autorizzata dall'ente competente.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.