Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 19
- Ambito di applicazione delle norme e definizioni
1. Sono soggetti alle norme relative ai boschi cedui quei boschi che, in occasione dell'ultimo taglio di utilizzazione, siano stati governati a ceduo, fatto salvo che siano compresi tra le fustaie definite all' articolo 29. I boschi puri od a prevalenza di robinia, comprese le neoformazioni di origine gamica (87), devono considerarsi cedui per destinazione. Sono altresì soggetti alle norme relative ai boschi cedui gli imboschimenti che risultino espressamente realizzati con destinazione a cedui in base ad atti autorizzativi dell'ente competente, purché il taglio di ceduazione avvenga non oltre cinquanta anni dalla realizzazione dell’imboschimento stesso. (13)
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano:
a) "matricine e allievi" tutte le piante, nate da seme, di struttura e dimensioni potenzialmente idonee a svolgere le funzioni di produzione di seme e di copertura del terreno, nonché i polloni affrancati, indipendentemente dall'età e dallo sviluppo delle piante e dei polloni stessi. Per polloni affrancati devono considerarsi i polloni isolati, indipendentemente dal fatto che si possa o meno distinguere la ceppaia di origine. Nel caso in cui detti polloni siano posti su ceppaie ancora riconoscibili, essi debbo no considerarsi affrancati anche qualora sulla stessa ceppaia siano presenti ricacci di modeste dimensioni ed aduggiati. Si distinguono, sempre ai fini delle presenti norme:
1) "matricine": le piante da seme e i polloni rilasciati al precedente taglio, che presentano pertanto età superiore di uno o più turni rispetto ai polloni che costituiscono il ceduo;
2) "allievi": le piante da seme e i polloni affrancati sviluppatisi dopo l'ultimo taglio che presentano età uguale o leggermente inferiore a quella dei polloni che costituiscono il ceduo;
b) "boschi cedui composti" (14)quelli che, prendendo in considerazione le matricine rilasciate all'ultimo taglio, superano il valore di 220, calcolato come sommatoria dei prodotti ottenuti moltiplicando il numero di matricine ad ettaro rispettivamente per il coefficiente 1 per quelle rilasciate all'ultimo taglio e per il coefficiente 2 per quelle rilasciate ai tagli precedenti, fermo restando che, in ogni caso abbiano più di quaranta matricine ad ettaro rilasciate ai tagli precedenti l'ultimo e (13)l'area di insidenza delle chiome delle matricine non superi il 70 per cento d ella superficie;
b bis) “boschi intensamente matricinati”quelli che pur raggiungendo il valore di 220, calcolato con i criteri di cui al punto b), hanno una dotazione inferiore a quaranta matricine rilasciate ai tagli precedenti all'ultimo, fermo restando che, in ogni caso, l`area di insidenza delle chiome delle matricine non superi il 70 per cento della superficie; (15)
c) "boschi cedui semplici" quelli che hanno una dotazione di matricine rilasciate all'ultimo taglio che non determini un valore superiore a 220, calcolato con i criteri indicati nella definizione dei boschi cedui composti o intensamente matricinati;
d) "boschi cedui invecchiati" i cedui in cui i polloni hanno età superiore a 36 anni. Nel caso dei cedui trattati a sterzo si considera l’età dei polloni di maggiore sviluppo; (88)
e) "boschi cedui puri di una determinata specie" quelli in cui, facendo riferimento alla superficie oggetto di taglio, le altre specie forestali arboree, escluse le conifere, sono presenti in proporzione limitata e comunque non superiore al 10 per cento;
f) "boschi cedui misti a prevalenza di una o più specie" quelli in cui una o più specie rappresentano almeno il 70 per cento delle specie forestali arboree, escluse le conifere;
g) "boschi cedui a sterzo" quelli in cui sulle singole ceppaie coesistono polloni di diverse classi di età;
h) "boschi cedui coniferati" quelli in cui sono presenti conifere ma che non costituiscono fustaia su ceduo, come definita all' articolo 29.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.