Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 18
- Carbonizzazione e altre attività nei boschi
1. In occasione dell'esecuzione di tagli boschivi nei quali si prevede la carbonizzazione di tutto o parte del materiale legnoso o di risulta e qualora le aie carbonili esistenti non siano sufficienti e idonee allo svolgimento dell'operazione, possono essere realizzate, previa dichiarazione, nuove aie carbonili delle dimensioni massime di 150 metri quadrati attraverso il taglio della vegetazione presente e l'effettuazione di limitati movimenti di terreno. Le nuove aie devono essere realizzate con preferenza nei vuoti esistenti del bosco e, quando necessario per la pendenza e natura del terreno, stabilizzate con muri a secco, ciglioni inerbiti o palizzate in legno.
2. E' liberamente esercitabile la manutenzione delle aie carbonili esistenti effettuata attraverso:
a) il taglio della vegetazione arborea e arbustiva invadente;
b) gli interventi per la stabilizzazione delle scarpate.
3. L'esercizio dell'attività di carbonizzazione è disciplinato dalle norme di cui al capo IV del presente titolo.
4. La resinazione e ogni altra attività che può arrecare danno alle piante forestali è soggetta ad autorizzazione. Con il rilascio dell'autorizzazione l'ente competente prescrive le norme tecniche d'esecuzione dell'intervento.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.