Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 17
- Conversione del bosco e sostituzione di specie
1. E' vietata la conversione in boschi cedui dei boschi d'alto fusto, comprese le fustaie transitorie provenienti dalla conversione dei cedui, e dei boschi cedui composti in cedui semplici. Sono fatte salve le deroghe di cui al comma 3.
2. E' vietata la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie. Sono fatte salve le deroghe di cui al comma 3.
3. L'ente competente può autorizzare le conversioni di forma di governo di cui al comma 1 e le sostituzioni di specie di cui al comma 2 per le seguenti motivazioni:
a) motivi di salvaguardia idrogeologica e di stabilità dei versanti;
b) riconversione dei castagneti da frutto degradati e attaccati da fitopatie;
c) motivi di difesa fitosanitaria previa acquisizione di parere tecnico del servizio fitosanitario regionale; (84)
d) motivi di ricerca e sperimentazione previa acquisizione di parere del settore della Giunta regionale competente per materia. (85)
3 bis. L'ente competente può autorizzare la ceduazione dei boschi di neoformazione di età prevalente inferiore a cinquanta anni, e delle fustaie su ceduo di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) (86)quando le caratteristiche del soprassuolo o della stazione non sono ritenute idonee al governo all' alto fusto e, in particolare, nei casi di cui all’ articolo 25, comma 2. (12)
4. Le sostituzioni di specie diverse da quelle di cui al comma 2 sono soggette ad autorizzazione.
5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è rilasciata in particolare per interventi volti a favorire l'introduzione di latifoglie autoctone nei boschi puri o a prevalenza di conifere. In tali casi possono essere autorizzati anche tagli in deroga ai turni minimi di maturità.
6. E' liberamente effettuabile la sottopiantagione di latifoglie autoctone nei boschi di conifere, purché il materiale di propagazione sia conforme a quanto previsto al titolo V, capo III della legge forestale.
7. Per tutti gli interventi di sostituzione di specie o di rinfoltimento può essere autorizzato dall'ente competente l'impiego di materiale di propagazione prelevato nei boschi della stessa zona, purché il prelievo non incida negativamente sulla conservazione dei boschi stessi.
8. Ai fini delle sostituzioni di specie di cui al presente articolo l'ente competente può richiedere la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione dei lavori.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.