Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 16
- Potatura
1. La potatura delle piante è liberamente esercitabile purché effettuata senza danneggiare le piante e con tecniche atte ad assicurare uno sviluppo equilibrato della chioma o finalizzate alla coltivazione per la produzione di frutti, semi o altro materiale di propagazione. In particolare, sulle piante di conifere la potatura deve essere effettuata rasente il colletto del ramo ed in modo da non danneggiare la corteccia e può essere effettuata non oltre la metà inferiore dell'altezza delle piante, fatta eccezione per:
a) le piante di cipresso nelle quali, fermo restando detto limite, la potatura è ammessa fino ad un'altezza massima di 3 metri;
b) le piante di pino domestico, sulle quali la potatura può essere effettuata nei due terzi inferiori del tronco.
2. Non è soggetta alle disposizioni tecniche di cui al comma 1 la potatura effettuata per:
a) la rimozione di rami che costituiscono pericolo per le persone e per le cose, da piante poste in prossimità di strade, elettrodotti, fabbricati, confini di proprietà o di coltura;
b) la rimozione di parti di piante attaccate da patogeni;
c) la raccolta di materiale di propagazione vegetativa in conformità ai disciplinari di gestione dei boschi, piante od arboreti iscritti nel libro regionale dei boschi da seme.
3. Per le specie soggette a particolari fitopatie, devono essere osservate le cautele necessarie ad evitare la diffusione delle stesse, ferme restando eventuali specifiche disposizioni in materia.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.