Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 14
- Allestimento ed esbosco dei prodotti
1. L'esbosco dei prodotti legnosi deve compiersi attraverso strade, piste, teleferiche, condotte e canali di avvallamento.
2. Il rotolamento, lo strascico ed il concentramento con mezzi idonei sono consentiti solo dal letto di caduta alla più vicina strada, pista, condotta o canale mentre è vietato il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione, ed in particolare nelle superfici di bosco ceduo oggetto di taglio nei tre anni silvani precedenti e nei boschi di alto fusto dove sia già insediata la rinnovazione di qualunque specie, salvo l'uso della viabilità che attraversi tali aree, il caso di tagli eseguiti col metodo dei tagli successivi e specifiche prescrizioni che siano dettate in sede di autorizzazione.
3. Al termine di ogni anno silvano o, comunque, dei lavori di esbosco, la viabilità esistente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o di erosione. Nei casi in cui sia utilizzata viabilità pubblica o ad uso pubblico a fondo naturale non devono essere arrecati danni alla sede stradale e devono essere effettuati i lavori di manutenzione e ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e di regimazione delle acque.
5. Durante tutte le operazioni di allestimento e di esbosco devono essere evitati danni significativi alle ceppaie nonché alle piante da seme e ai polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco.
6. Nei boschi cedui soggetti ai periodi di taglio di cui all' articolo 11 , comma 2, gli assortimenti commerciabili devono essere asportati dalle tagliate, od almeno concentrati negli eventuali spazi vuoti da ceppaie, non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del periodo in cui è consentito il taglio di ceduazione. Entro la scadenza del titolo autorizzativo (81)l'esbosco può avvenire tramite teleferiche, canalette, condotte o animali da soma purché non vengano danneggiati significativamente (11)i ricacci delle ceppaie. L'esbosco del materiale concentrato lungo le piste o strade d'esbosco, anche temporanee, deve avvenire entro il 30 settembre successivo alla chiusura del periodo di taglio, fatto salvo per quello concentrato in imposti permanenti per il quale non ci sono scadenze.
7. Nei casi di cui all' articolo 11 , comma 1, le operazioni di esbosco devono compiersi non oltre l'anno silvano successivo a quello del taglio fatte salve disposizioni restrittive previste negli atti autorizzativi dell'ente (10)competente per motivi di prevenzione fitosanitaria o dagli incendi boschivi.
7 bis. L’Ente competente al fine di evitare danni significativi al bosco e alla viabilità, può sospendere le operazioni di cui al presente articolo o prorogare i termini di cui al comma 6 e al comma 7 in relazione alle condizioni climatiche e allo stato di percorribilità della viabilità e dei terreni. (82)
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.