Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 13
- Modalità di esecuzione del taglio
1. In tutti i boschi, durante l'abbattimento devono essere evitati danni significativi al novellame od alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco.
2. Sono vietati il taglio cosiddetto "a saltamacchione" ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo dei soli assortimenti commerciabili, o solo di alcuni di essi. E' fatto obbligo di procedere al taglio con uniformità, tagliando le piante o i polloni secchi o malati o stroncati e procedendo anche alla riceppatura o alla tramarratura delle ceppaie vecchie o deperenti, fatti salvi i seguenti casi:
a) rilascio di interi nuclei o aree di soprassuolo per motivi di ordine idrogeologico o ambientale;
b) rilascio delle piante nei casi prescritti, nonché delle eventuali matricinature più intensive rispetto alle densità minime previste;
c) rilasci volti all'avviamento a fustaia dei cedui.
3. Nei boschi cedui il taglio delle piante o polloni deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse.
c bis) i tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree di cui all’articolo 12 bis. (80)
4. Nei boschi cedui è vietato intervenire sulle ceppaie già oggetto di taglio dopo che sulle stesse sia già iniziata l'emissione dei nuovi polloni e, comunque, al di fuori dei periodi in cui è consentito il taglio.
5. Nei boschi cedui il taglio a sterzo il taglio dei polloni maturi deve essere effettuato evitando di danneggiare i polloni più giovani destinati a restare sulla ceppaia.
6. Nei boschi cedui il taglio delle matricine o delle piante di conifere, ove consentito, deve essere effettuato contemporaneamente a quello dei polloni.
6 bis. Nel caso in cui il taglio venga effettuato con l'utilizzo delle macchine abbattitrici o abbattitrici/allestitrici devono essere preventivamente segnalate, in modo che siano facilmente visibili dall'operatore del mezzo, le piante da abbattere o quelle da rilasciare. (9)
7. Diverse modalità di taglio possono essere autorizzate o prescritte dall'ente competente in riferimento a particolari esigenze colturali, di conservazione o creazione di habitat per la fauna.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.