Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 12 bis
- Tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree (79)
1. Ai fini della tutela e valorizzazione di singole piante arboree si definiscono piante obiettivo quelle che vengono individuate e favorite nei rapporti rispetto alle piante concorrenti.
2. Le piante obiettivo sono scelte tra quelle più vigorose e meglio conformate delle specie da valorizzare.
3. Gli interventi per la tutela e valorizzazione delle piante obiettivo vengono effettuati a carico dei soggetti la cui proiezione della chioma è distante meno di 3 metri dalla proiezione della chioma delle piante obiettivo.
4. Le norme tecniche per l’esecuzione dei tagli a favore delle piante obiettivo integrano quelle riportate alle sezioni II e III del presente capo. In caso di prelievi superiori a quelli ivi previsti i tagli di cui al presente articolo sono soggetti ad autorizzazione e ad eventuale piano di coltura e/o deposito cauzionale per vincolare la destinazione del soprassuolo fino al termine del ciclo produttivo.
5. L’autorizzazione di cui al comma 4 può essere acquisita per silenzio assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell’autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi:
a) gli obiettivi di tutela e valorizzazione;
b) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto d’intervento;
c) la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell’intervento;
d) i criteri d’identificazione delle piante obiettivo;
e) le tecniche idonee a garantire il migliore sviluppo delle piante obiettivo e del restante soprassuolo senza comprometterne la stabilità;
f) il piano dei tagli riferito alle piante obiettivo e al restante soprassuolo;
g) le modalità d’esbosco.
6. Tra un taglio e il successivo per la tutela e valorizzazione delle piante obiettivo deve intercorrere un tempo non inferiore a cinque anni. Gli interventi a carico del restante soprassuolo mantengono la loro naturale scadenza e devono essere effettuati in coincidenza dei tagli di cui al presente articolo.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.