Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 11
- Epoca del taglio
1. Sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno:
a) i tagli, le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei boschi di alto fusto e nelle fustaie transitorie;
b) il taglio dei cedui di faggio trattati a sterzo;
c) i diradamenti nei boschi cedui;
d) le operazioni colturali occorrenti per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto;
e) i tagli di riceppatura o di tramarratura nei boschi danneggiati da incendi, in cui si devono favorire interventi quanto più possibile tempestivi, al fine di favorire il ricaccio delle ceppaie danneggiate e di evitare danneggiamenti ai polloni di nuova emissione;
f) le potature nonché i tagli di manutenzione di cui alla sezione IV, fatti salvi gli specifici divieti indicati nella stessa sezione, con eccezione per gli interventi di urgenza.
2. Al fine di consentire il migliore sviluppo della rinnovazione agamica, di evitarne il danneggiamento durante le operazioni di esbosco, nonché di garantire il mantenimento della vigoria delle ceppaie, il taglio dei cedui, fatto salvo quanto previsto al comma 1, può essere effettuato nei seguenti periodi:
a) dal 1 ottobre al 31 marzo per i cedui posti ad altitudine inferiore a 400 metri nelle Province di Grosseto e Livorno;
b) dal 1 ottobre al 15 aprile per i cedui posti ad altitudine compresa tra 400 metri e 800 metri nelle Province di Grosseto e Livorno e per i cedui posti ad altitudine inferiore a 800 metri nelle altre province;
c) dal 15 settembre al 15 maggio per i cedui posti ad altitudine superiore a 800 metri;
d) dal 1 settembre al 30 giugno per i boschi puri o a prevalenza di robinia ovunque situati.
3. La comunità montana nei territori di propria competenza e la provincia nei restanti territori, in relazione all` andamento climatico stagionale, possono prorogare o anticipare il periodo di taglio per un massimo di quindici giorni anche limitatamente al solo periodo di esbosco di cui all'articolo 14, comma 6 o per le fasce altimetriche di cui al comma 2. (8)
4. In relazione ai periodi riproduttivi della fauna e alla tutela degli habitat naturali e seminaturali, l'ente di cui al comma 3 può disporre ulteriori limitazioni all'epoca del taglio, sia dei boschi cedui che di quelli di alto fusto.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.