Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 100
- Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione
1. La realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui al presente articolo è soggetta a dichiarazione, purché gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e purché siano rispettate le condizioni di seguito indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.
2. La realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
b) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno.
3. La costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
b) le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
c) le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
4. La realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 2 metri (169), è soggetta a dichiarazione a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 3 metri cubi (169)per ogni metro lineare di muro da realizzare.
5. La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
d) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione;
d bis) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti prevedano adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione. (170)
5 bis. Nell'ambito dei lavori di manutenzione della viabilità poderale o interpoderale, consentiti o autorizzati, non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa, entro il 20 per cento della larghezza originaria, connesse ai movimenti di terreno superficiali attuati per la manutenzione stessa, a condizione che non vengano eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque. (171)
6. La realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico è soggetta a dichiarazione, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell' emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell` area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti.
7. L'ampliamento volumetrico di edifici esistenti è soggetto a dichiarazione, a condizione che:
a) non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso;
b) dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante.
8. L'installazione, nei territori non (61)boscati, di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi, è soggetta a dichiarazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 99 , commi 3 e 4.
9. Sono soggetti a dichiarazione gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui all' articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell' articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ), a condizione che tali interventi:
a) non siano da attuare in terreni boscati;
b) non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate;
c) la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da:
1) dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
1.1) che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
1.2) che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde.
2) relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'articolo 75 ;
3) progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno;
4) relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre, apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.