Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 10
- Disposizioni generali per l'esecuzione dei tagli boschivi
1. L'attuazione di qualunque taglio boschivo, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinato, è subordinata ad autorizzazione, fatti salvi i casi per i quali il presente regolamento prevede la presentazione di dichiarazione e i casi di cui al comma 13.
2. I tagli boschivi devono essere eseguiti secondo le norme tecniche contenute nel presente regolamento e secondo quelle eventualmente indicate nei rispettivi atti autorizzativi, prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione o indicate nei piani di gestione o di taglio approvati e in corso di validità.
3. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al comma 2, fatte salve specifiche disposizioni contenute nelle autorizzazioni, qualora la superficie da sottoporre a taglio boschivo non si presenti omogenea rispetto alla composizione specifica ed alle forme di governo e trattamento, si considerano le caratteristiche d'insieme del soprassuolo, eccetto che si possano individuare all'interno di detta superficie aree aventi caratteristiche omogenee, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati.
4. I tagli dei boschi di alto fusto di cui alla sezione III sono soggetti ad autorizzazione fatta eccezione per i tagli di diradamento, eseguiti in conformità all'articolo 30, e per i tagli compresi in piani di gestione o dei tagli, approvati ed in corso di validità, per i quali è richiesta la dichiarazione.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al taglio l'ente competente può richiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere o da rilasciare o di aree di saggio dimostrative in numero e superficie proporzionali all’estensione della tagliata e all’eterogeneità del soprassuolo. (74)
6. Al di fuori dei tagli previsti nei piani dei tagli o nei piani di gestione approvati, i tagli di utilizzazione delle fustaie che interessano superfici superiori a 3 ettari e i tagli a raso di cui all' articolo 37 sono autorizzati sulla base di un progetto di taglio, ferme restando le eventuali prescrizioni dettate in sede di autorizzazione.
7. I tagli dei boschi cedui di cui alla sezione II sono soggetti a dichiarazione, fatti salvi i casi in cui, nel presente regolamento, sia espressamente richiesta l'autorizzazione.
7 bis. I tagli per la valorizzazione di singole piante arboree sono soggetti ad autorizzazione nei casi specificati nell’articolo 12 bis. (75)
8. Ai sensi dell' articolo 48 , comma 5 della legge forestale e dell' articolo 64, comma 6 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"), a decorrere dal 1 gennaio 2005, l'attuazione di tagli boschivi in corpi aziendali che comprendono boschi di superficie accorpata superiore a 100 ettari è condizionata dall'approvazione di un piano dei tagli redatto in conformità all' articolo 44 del presente regolamento. Ai fini della determinazione della superficie di 100 ettari devono considerarsi i terreni boscati accorpati che sono nella disponibilità della stessa persona fisica o giuridica. L'accorpamento dei terreni boscati non è interrotto da distanze inferiori a 300 metri.
9. Nel periodo compreso tra la presentazione del piano dei tagli e la sua approvazione, l'attuazione di tagli boschivi nelle aziende interessate può essere autorizzata per la durata massima di un anno silvano. Per aziende che raggiungono il limite dei 100 ettari boscati accorpati dopo il 1 gennaio 2005, l'obbligo di cui all' articolo 48 , comma 5 della legge forestale decorre dall'anno silvano successivo al raggiungimento del limite stesso.
9 bis. L’esenzione prevista dall’articolo 48, comma 5 della legge forestale, per i tagli effettuati su una superficie complessiva non superiore a 5 ettari per quinquennio, è calcolata con riferimento a gruppi di cinque anni silvani a partire dal 1° settembre 2010. (6)
10. L'attuazione dei tagli boschivi previsti nei piani dei tagli o nei piani di gestione di foreste pubbliche o private, regolarmente approvati ed in corso di validità, è soggetta a dichiarazione. La dichiarazione ha validità per l’anno silvano in cui viene presentata e per quello successivo. La dichiarazione è presentata all’ente nel cui territorio ricade il taglio boschivo. I tagli sono eseguiti in conformità a quanto previsto e autorizzato dal piano. L'ente competente può dettare prescrizioni integrative qualora dopo l'approvazione del piano siano intervenute sostanziali variazione delle condizioni dei luoghi. (7)
11. Per motivi di ricerca e sperimentazione possono essere autorizzati interventi in deroga alle norme tecniche previste dal presente titolo, previo parere tecnico del settore della Giunta regionale competente per materia. (76)
12. Per tutta la durata delle operazioni di taglio e di esbosco , (7)per i tagli soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime di 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo d'intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.
12 bis. L’area di cantiere comprende le aree in cui sono autorizzati i lavori di taglio e relativo esbosco nonché tutte le opere connesse di cui alla sezione VI del presente capo, utilizzate per l’esecuzione dei lavori stessi. (77)
13. Sono liberamente esercitabili dal proprietario o dal possessore della superficie boscata, (7) purché non comportino riduzione di superficie boscata e, per i tagli di cui alle lettere b), c) e d), lo stesso proprietario o possessore non risultino titolari di altro titolo abilitativo per un taglio boschivo in corso di validità nell’anno silvano, (7) i seguenti interventi:
a) il taglio delle piante secche, divelte o stroncate;
b) il taglio del ceduo, in soprassuoli di età superiore al turno minimo previsto dall' articolo 21 e inferiore a 36 anni, su superfici fino a 1.000 metri quadrati, effettuato nel rispetto dei limiti e delle modalità esecutive indicate agli articoli 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 22 , 23 , 24 e 26 ;
14. I limiti di superficie di cui al comma 13 sono considerati, in ambito comunale, per ogni proprietà e per anno silvano.
15. Fatta salva diversa indicazione, la misura del diametro delle piante in piedi si intende effettuata a 1,30 metri da terra.
16. Ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia, durante tutte le operazioni di taglio e di esbosco devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare danni a persone o cose evitando, in particolare, di rilasciare piante pericolanti o instabili.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.