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Legge regionale 12 aprile 2024, n. 13

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2024 – 2026.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 15 aprile 2024





PREAMBOLO

Il Consiglio regionale


Visti l’articolo 77, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023);


Vista la legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025);


Considerato quanto segue:


1. È opportuno effettuare alcuni adeguamenti formali alla l.r. 68/2011 per una migliore leggibilità delle sue disposizioni;


2. È necessario, alla luce delle incertezze sulle entrate finanziarie che alcuni comuni potrebbero incontrare e che hanno indotto il governo a prorogare il termine dell’approvazione dei bilanci, prevedere la possibilità di una proroga di termini per la restituzione delle somme concesse a valere sul fondo di anticipazione per le spese progettuali di cui all’articolo 93 della l.r. 68/2011 ;


3. È necessario rivedere l'allocazione sul bilancio regionale del maggior gettito di entrata stimato in relazione all' articolo 4 della l.r. 77/2012 , come modificato mediante le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l’anno 2024), fornendo, limitatamente all'anno 2024, una diversa ripartizione del valore complessivo di euro 200.000.000,00 tra le tipologie 101 e 102 del titolo 1 della parte entrata del bilancio di previsione 2024 – 2026;


4. Al fine di poter assegnare alle famiglie con figli minori disabili i contributi previsti dall'articolo 23 della l.r. 44/2022 per l’anno 2023, per i quali le stesse hanno maturato il relativo diritto, ma che non risultano essere ancora stati assegnati per insufficienza delle relative risorse nell’anno di riferimento, si rende necessario uno stanziamento aggiuntivo di fondi;


5. È necessario, per consentire la realizzazione di tutte le opere necessarie alla messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità del salone polifunzionale del Comune di Aulla, integrare il contributo straordinario per gli interventi relativi, di cui all’articolo 42 della l.r. 25/2023 , con una somma fino ad euro 500.000,00, nonché riprogrammare le risorse relative al medesimo intervento sulle annualità 2024 e 2025 per lo slittamento del cronoprogramma dei lavori;


6. A seguito del movimento franoso nei pressi della località Monteggiori del 2 e 3 marzo 2024, che ha compromesso la transitabilità della strada di collegamento con il parco della pace di Sant’Anna di Stazzema, è opportuno erogare un contributo straordinario al Comune di Camaiore per il ripristino della percorribilità e messa in sicurezza del tratto di viabilità interessata dallo smottamento;


7. È opportuno concedere un contributo straordinario, alle province e alla Città metropolitana di Firenze per consolidare e sviluppare la Centrale unica di committenza di lavori, servizi e forniture a sostegno dei comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti;


8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 68/2011
1. Alla fine del numero 4 bis della lettera b) del comma 1 dell’articolo 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), sono aggiunte le parole: “
per lavori, servizi e forniture
”.
Art. 2
Fondo di anticipazione per spese progettuali. Modifiche all’articolo 93 della l.r. 68/2011
1. Al comma 4 dell’articolo 93 della l.r. 68/2011 , le parole: “
al rimborso
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla restituzione
”.
Art. 3
Decorrenze, efficacia di disposizioni abrogate, altre disposizioni speciali e transitorie. Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/2011
1. Al comma 7 duodecies dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 , dopo le parole: “
la funzione di Centrale unica di committenza
” sono aggiunte le seguenti: “
per lavori, servizi e forniture
”.
7 terdecies. I comuni beneficiari del fondo di anticipazione per le spese progettuali di cui all’articolo 93, comma 1, lettera a), tenuti nell’anno 2024 alla restituzione ai sensi dell’articolo 93, comma 4, entro termini per essi non ancora scaduti, possono chiedere la proroga di tali termini fino a un massimo di sessanta mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, previa deliberazione del consiglio comunale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 42 del d.lgs. 267/2000 . A tali procedure di rimborso non si applica quanto previsto dall’articolo 93, comma 6.
”.
7 quaterdecies. Le minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 terdecies sono stimate in euro 189.000,00 per l’anno 2024 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine” del Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024. Le relative maggiori entrate, stimate in euro 189.000,00 per l’anno 2026, sono imputate agli stanziamenti della medesima Tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine” del Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2026.
”.
Art. 4
Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF. Modifiche all' articolo 4 della l.r. 77/2012
1. Al comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), la parola: “
10.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
12.349.400,00
” e la parola: “
190.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
187.650.600,00
”.
Art. 5
Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 44/2022
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023), è aggiunto il seguente:
6 bis. Per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo e che hanno maturato il relativo diritto ai contributi nell' anno 2023, fino a un massimo di euro 799.400,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
”.
Art. 6
Contributi straordinari al Comune di Aulla per interventi di ricostruzione e riqualificazione. Abrogazione dell’articolo 21 della l.r. 16/2022 . Modifiche all’articolo 42 della l.r. 25/2023
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025), è sostituita dalla seguente:
a) un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.500.000,00 di cui 300.000,00 per l’anno 2024 e 1.200.000,00 per l’anno 2025, finalizzato alla ricostruzione e la riqualificazione del Salone polifunzionale di Aulla capoluogo;
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.500.000,00 di cui 300.000,00 per l’anno 2024 e 1.200.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025.
”.
Art. 7
Contributo straordinario al Comune di Camaiore per interventi sulla viabilità
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Camaiore un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 350.000,00 per l’anno 2024, per la realizzazione di interventi urgenti di ripristino, a seguito di frana, della percorribilità della strada comunale Via Balza Fiorita, in località Monteggiori, che consente l’accesso al parco della pace di Sant’Anna di Stazzema.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione ed il Comune di Camaiore, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 350.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
Art. 8
Contributi in favore delle province e della Città metropolitana di Firenze per l’attivazione della Centrale unica di committenza in favore dei piccoli comuni
1. Al fine di consolidare e sviluppare la Centrale unica di committenza di lavori, servizi e forniture delle province e della Città metropolitana di Firenze a sostegno dei comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risultanti dal censimento della popolazione dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 2021, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo nella misura di euro 10.000,00, per singolo ente locale.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per la concessione del contributo tenendo conto dei seguenti criteri:
a) il contributo è concesso se, alla data del 1° luglio 2024, la Provincia o la Città Metropolitana di Firenze per detta funzione risulta a ciò qualificata da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
b) sono considerati i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non facenti parte di unioni di comuni, ovvero i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti facenti parte di unione di comuni per i quali l’unione medesima non svolge la funzione di Centrale unica di committenza per previsione statutaria;
c) il contributo di euro 10.000,00 è concesso se. alla data del 1° luglio 2024. la Provincia o la Città Metropolitana di Firenze ha stipulato convenzioni con tutti i comuni di cui alla lettera b) rientranti nell’ambito provinciale o metropolitano;
d) il contributo è ridotto a euro 5.000,00 se, alla data del 1° luglio 2024, la Provincia o la Città Metropolitana di Firenze ha stipulato convenzioni con parte dei comuni di cui alla lettera b);
e) il contributo non è concesso se la Provincia o la Città Metropolitana di Firenze non ha stipulato convenzioni con comuni di cui alla lettera b);
f) le risorse non assegnate per effetto delle lettere a), c), d), e), sono attribuite agli enti beneficiari in proporzione al numero delle convenzioni stipulate con comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche non rientranti nel medesimo ambito provinciale o metropolitano. In tal caso la somma massima concedibile non può superare euro 30.000,00.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
Art. 9
Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3, comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2024 – 2026 con la legge regionale di prima variazione.
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.