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Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visti l’articolo 3, commi 2 e 3, e l'articolo 4, comma 1, lettera m bis), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);


Vista la legge regionale 21 Maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.);


Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);


Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio);


Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);


Considerato quanto segue:


1. Dal 2 novembre 2023 la Toscana è stata interessata da un eccezionale evento meteorologico, caratterizzato da piogge di notevole e rilevante intensità, che ha colpito varie zone della regione causando eventi di piena significativi sul reticolo principale e minore, con gravi disagi alla popolazione e danni al sistema delle infrastrutture pubbliche;


2. In conseguenza del grave evento sopracitato, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto 2 novembre 2022, n. 182, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della l.r. 45/2023 ;


3. A livello nazionale, il Consiglio dei Ministri, con delibera del 3 novembre 2023, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale nei territori delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'Sito esternoarticolo 24, comma 1, del d.lgs. 1/2018 , stanziando cinque milioni di euro per i primi interventi urgenti di protezione civile nei territori suddetti;


4. È successivamente intervenuta la delibera del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2023 (Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 3 novembre 2023 al territorio delle Province di Massa Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni metereologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023);


5. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 25 del predetto d.lgs. 1/2018 , con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 5 novembre 2023, n. 1037, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato), il Presidente della Giunta regionale è nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;


6. Sulla base di quanto previsto dalla citata ordinanza del Capo Dipartimento, il Commissario delegato ha avviato la ricognizione dei danni di cui all’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza stessa per le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive interessate dall’evento;


7. Tale ricognizione è in corso di svolgimento e potrebbe concludersi solo nel mese di gennaio 2024;


8. La situazione di danni diffusi in tante zone delle Province indicate, riferiti alle strutture sia private sia pubbliche, ha provocato difficoltà per la popolazione e le attività economiche produttive extra-agricole per poter riprendere le normali condizioni di vita e di lavoro;


9. L’attuale assegnazione finanziaria da parte delle norme statali è del tutto insufficiente per dare positivo riscontro alle esigenze evidenziate dal territorio colpito, soprattutto in termini di danni alle strutture private, con particolare riferimento ai beni mobili di proprietà privata;

10. Risulta la conseguente necessità di provvedere ad uno stanziamento finanziario straordinario regionale al fine di consentire un immediato avvio del ritorno alle normali condizioni di vita;


11. L’intervento straordinario regionale a favore dei nuclei familiari viene realizzato in una modalità correlata al procedimento di ricognizione attualmente in corso da parte del Commissario regionale, al fine di semplificare le domande da parte dei cittadini danneggiati;


12. Di conseguenza, solo al termine della predetta ricognizione l’amministrazione regionale potrà avere una visione completa della situazione di danno verificatasi per i nuclei familiari e disporre quindi, una risposta che corrisponda alle esigenze concrete della popolazione;


13. In attesa della conclusione della ricognizione dei danni subiti dal sistema economico, e sulla base delle prime stime condotte, l’intervento straordinario regionale a favore delle attività economiche intende perseguire un duplice scopo:


a) favorire la liquidità per fronteggiare la situazione di emergenza, e pertanto saranno prioritariamente attivati provvedimenti nella forma di abbattimento degli interessi, lasciando in un secondo tempo l’eventualità di concedere ristori una volta determinato il quadro dei danni e degli interventi del Governo e compatibilmente con le risorse del bilancio;


b) intervenire con contributi a fondo perduto per far fronte a situazioni che rimangano escluse dagli interventi di ripristino previsti da analoghi provvedimenti nazionali.


14. Si rende pertanto necessario rinviare alla deliberazione della Giunta regionale in sede di attuazione dell’articolo 4, la definizione dei criteri e delle modalità con cui il contributo regionale forfettario a favore dei nuclei familiari possa essere assegnato nella maniera più adeguata ai danni segnalati e alla loro entità;


15. Analogamente, si rinvia alla deliberazione della Giunta regionale l’attuazione dell’articolo 5 che, in coerenza con le previsioni normative in materia di sostegno alle imprese, individuerà i criteri e le modalità operative degli interventi a favore delle imprese;


16. Al fine di evitare la decadenza del titolo abilitativo, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 127, comma 1, lettera c), della l.r. 62/2018 , si interviene affinché non siano conteggiate dai comuni le assenze effettuate, nel periodo compreso tra il 2 novembre e il 31 dicembre 2023, in conseguenza degli eventi alluvionali, dagli operatori commerciali su aree pubbliche aventi la sede della propria impresa o titolari di posteggi nel territorio di uno dei comuni interessati dagli eventi alluvionali del 2 novembre 2023;


17. L’applicazione della presente legge ai comuni individuati dal Commissario delegato, nell’ambito delle province indicate nella delibera del Consiglio dei Ministri, con ordinanza commissariale 15 novembre 2023, n. 98, come integrata dalla ordinanza commissariale 1° dicembre 2023, n. 108, nonché con le successive disposizioni riguardanti il riconoscimento dei territori regionali colpiti dagli eventi;


18. Al fine di consentire l’immediata applicazione delle disposizioni della legge, è opportuno che la stessa entri in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:

Art. 1
Finalità
1. La presente legge è finalizzata a sostenere le comunità e i territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali, con alcune misure finanziarie urgenti e straordinarie per fronteggiare le conseguenze derivanti dalle calamità naturali e dagli altri fenomeni meteorologici avversi che, a far data dal 2 novembre 2023, a causa della loro eccezionale intensità, hanno procurato gravi danni a persone, beni e attività, anche economiche.
Art. 2
Comuni interessati
1. Le misure finanziarie di cui alla presente legge si applicano ai comuni individuati dal Commissario delegato con ordinanza 15 novembre 2023, n. 98, come integrata dall’ordinanza del medesimo Commissario 1° dicembre 2023, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3
Misure finanziarie
1. La Regione Toscana è autorizzata, nei limiti della spesa massima di euro 37 milioni, a promuovere misure straordinarie di sostegno, nei territori di cui all’articolo 2, a favore:
a) dei nuclei familiari che, alla data del 2 novembre 2023, siano stati possessori di beni mobili ed intestatari di beni mobili registrati danneggiati dagli eventi alluvionali di cui alla presente legge, tenendo conto anche di situazioni di fragilità economica e sociale dei nuclei familiari stessi;
a bis) dei nuclei familiari che, alla data del 2 novembre 2023, siano titolari di diritti reali sui beni immobili, danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui alla presente legge; (1)

Lettera inserita con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 1.

b) delle attività economiche e produttive extra-agricole che operano nei medesimi territori.
Art.4
Contributo straordinario per i nuclei familiari
1. Al fine di sostenere i nuclei familiari di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), la Regione interviene, nei limiti della spesa massima di euro 25 milioni per il 2024, con un contributo straordinario forfettario finalizzato al ripristino ovvero alla sostituzione (2)

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2.

dei beni mobili, anche registrati, danneggiati dagli eventi di cui alla presente legge, (3)

Parole soppresse con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2.

fino ad un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare.
1 bis. A favore dei nuclei familiari di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a bis), la Regione interviene, nei limiti della spesa massima di cui al comma 1, con un contributo straordinario forfettario finalizzato al ripristino dei beni immobili danneggiati o distrutti dagli eventi di cui alla presente legge, fino a un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare. (4)

Comma inserito con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2.

1 ter. Ove sugli immobili vi sia, oltre alla proprietà, un diritto personale o reale di godimento a seguito di comodato, locazione o usufrutto, il beneficiario del contributo può essere anche il soggetto titolare di tale diritto, che abbia presentato la domanda previo accordo con il proprietario. (4)

Comma inserito con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2.

2. Ai fini dell’ammissibilità al contributo di cui ai commi 1 e 1 bis (2)

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2.

, i medesimi nuclei familiari devono aver presentato la domanda di ricognizione e richiesta danni alluvione di cui alla procedura attivata sul portale della Regione.
3. Il contributo di cui ai commi 1 e 1 bis (2)

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2.

, è cumulabile con il contributo previsto in analoghi provvedimenti nazionali (3)

Parole soppresse con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2.

.
3 bis. Il contributo, nella misura massima di euro 3.000,00, è assegnabile una sola volta ad ogni nucleo familiare, anche se la domanda è stata presentata, ai sensi dei commi 1 e 1 bis, per più tipologie di beni danneggiati o distrutti. (4)

Comma inserito con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2.

4. Entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, i termini della procedura nonché le condizioni di assegnazione in relazione ai danni subiti a seguito dell’evento, di erogazione dei contributi medesimi e quelle di rendicontazione.
Art. 5
Contributo straordinario per le attività economiche e produttive extra-agricole (5)

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 3.

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive extra-agricole colpite dagli eventi di cui alla presente legge, che operano nei territori indicati all’articolo 2, è costituito un fondo straordinario denominato “Fondo emergenza calamità”, di seguito definito “Fondo”, nei limiti della spesa massima di euro 12.000.000,00 per l’anno 2024 a valere sulle risorse stanziate dalla Regione Toscana.
2. Le risorse di cui al comma 1, al netto dei costi di gestione di cui al comma 7, sono destinate secondo la seguente articolazione:
a) euro 5.910.000,00 per la concessione di:
1) contributo a fondo perduto per abbattimento interessi su finanziamenti concessi da soggetti finanziatori, finalizzato a sostenere la liquidità delle imprese danneggiate;
2) ristori per danni subiti dalle imprese a seguito degli eventi di cui alla presente legge.
b) euro 5.910.000,00 per la concessione di:
1) contributo a fondo perduto per acquisto di attivi materiali ed immateriali finalizzato a sostenere le spese, i costi e gli investimenti non rientranti tra gli interventi di ripristino previsti da analoghi provvedimenti nazionali. Non sono ammessi investimenti iniziali per nuove attività.
3. Il Fondo è destinato alle micro, piccole e medie imprese, come individuate dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e ai liberi professionisti che, alla data del 2 novembre 2023:
a) risultino attivi, abbiano sede legale o operativa nel territorio regionale e che abbiano subìto danni durante l’esercizio della propria attività nei comuni di cui all’articolo 2;
b) siano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle disposizioni vigenti in materia di aiuti alle imprese.
4. Il Fondo opera in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
5. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le modalità operative di funzionamento del Fondo, in conformità alle disposizioni relative ai criteri di ammissibilità e tipologie di interventi previsti dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese).
6. La gestione del Fondo è affidata a Sviluppo Toscana S.p.A. ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa.).
7. Sul Fondo, come quantificato al comma 1, gravano i relativi costi di gestione, fino ad un massimo di euro 180.000,00, pari alla quota dell’1,5 per cento della sua dotazione finanziaria.
8. Al Fondo possono affluire ulteriori risorse espressamente destinate da enti pubblici, fondazioni bancarie, istituti di credito, intermediari finanziari, soggetti privati, da suddividere tra gli interventi di cui al comma 2, sulla base di specifici accordi.
Art. 6
Assenze degli operatori commerciali su aree pubbliche
1. Non sono conteggiate, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 127, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), le assenze effettuate nel periodo compreso tra il 2 novembre e il 31 dicembre 2023:
a) dagli operatori commerciali su aree pubbliche aventi la sede della propria impresa nel territorio di uno dei comuni elencati nell’allegato A dell’ordinanza commissariale 15 novembre 2023, n. 98, come integrata dall’ordinanza commissariale 1° dicembre 2023, n. 108, che non hanno potuto esercitare l’attività a causa della perdita delle merci e/o degli automezzi;
b) dagli operatori commerciali su aree pubbliche aventi la sede della propria impresa nel territorio di uno dei comuni elencati nell’allegato A dell’ordinanza commissariale 15 novembre 2023, n. 98, come integrata dalla ordinanza commissariale 1° dicembre 2023, n. 108, che non hanno potuto raggiungere mercati, fiere o posteggi isolati a causa degli eventi di cui alla presente legge;
c) dagli operatori commerciali su aree pubbliche titolari di posteggi in uno dei comuni elencati nell’allegato A all’ordinanza commissariale 15 novembre 2023, n. 98, come integrata dall’ordinanza commissariale 1° dicembre 2023, n. 108, che non hanno potuto raggiungere il mercato, la fiera o il posteggio isolato a causa degli eventi alluvionali.
Art.7
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, è autorizzata la spesa massima di euro 25.000.000,00 per l’anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
2. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 è autorizzata la spesa massima di euro 12.000.000,00 per l’anno 2024, cui si fa fronte come segue:
- per euro 5.910.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024;
- per euro 5.910.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
- per euro 180.000,00, relativi ai costi di gestione di cui all’articolo 5, comma 7 (6)

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 4.

, con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
3. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2024 – 2026 per competenza e cassa, di uguale importo:
Anno 2024
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 37.000.000,00;
- in aumento, Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 31.090.000,00;
- in aumento, Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 5.910.000,00.
3 bis. Ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con variazione al bilancio di previsione saranno acquisite le ulteriori risorse vincolate definite nell’ambito degli accordi o convenzioni sottoscritti ai sensi dell'articolo 5, comma 8, con relativa integrazione degli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile” Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali” del bilancio regionale. (7)

Comma inserito con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 4.

3 ter. I costi di gestione delle ulteriori risorse che possono affluire al Fondo ai sensi dell’articolo 5, comma 8, sono stimati in euro 174.000,00 per l’anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti' del bilancio di previsione 2024 – 2026 annualità 2024. (7)

Comma inserito con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 4.

3 quater. Ai fini della copertura dei costi di cui al comma 3 ter, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024, per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2024
- in diminuzione Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 174.000,00;
- in aumento Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali” Titolo 1 “Spese correnti” per euro 174.000,00. (7)

Comma inserito con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 4.

4. Dall’attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art.8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.