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Legge regionale 31 luglio 2023, n. 31

Disciplina delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia ambientale. Costituzione, in via transitoria, di ufficio comune per l’esercizio associato delle funzioni provinciali e della Città metropolitana di Firenze in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998 , alla l.r. 30/2009 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 2 agosto 2023





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), comma terzo e comma quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l’articolo 30, comma 1 quinquies;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019), e, in particolare, l’articolo 21;


Vista la sentenza della Corte Costituzionale 28 maggio 2019, n. 129;


Visto il parere del Consiglio di Stato 28 novembre 2022, n. 01875 reso su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da una società privata contro la Regione;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 giugno 2023;


Considerato quanto segue:


1. È necessario adeguare, con urgenza, l’ordinamento regionale a quanto statuito dalla recente giurisprudenza, di legittimità e di merito, riguardo alle funzioni attribuite direttamente alle province ai sensi Sito esternodella parte IV del d.lgs.152/2006 ;


2. In particolare, è necessario adeguare l’ordinamento regionale a quanto dichiarato dal Consiglio di Stato nel parere 01875/2022 che, da ultimo, ha rilevato l’incompetenza della Regione a svolgere le funzioni che il Sito esternod.lgs.152/2006 attribuisce direttamente alle province in materia di bonifica dei siti inquinati;


3. È opportuno prevedere che, per un periodo transitorio, nelle more della ridefinizione della eventuale normativa nazionale sulle competenze provinciali e, comunque, fino alla data del 31 dicembre 2024, sia prevista la possibilità per le province e per la Città metropolitana di Firenze di esercitare le funzioni provinciali in materia di bonifica dei siti inquinati, in forma associata mediante la costituzione di un ufficio comune regionale;


4. È necessario considerare che le modalità di gestione associata delle funzioni siano disciplinate in via generale dalla l.r. 68/2011 ;


5. Rispetto alla disciplina generale sulle forme di gestione associata delle funzioni, la presente legge intende assicurare il corretto riordino delle funzioni provinciali e della Città metropolitana di Firenze nella materia di bonifica dei siti inquinati, in particolare, a seguito della riorganizzazione delle funzioni operata dalla l.r. 22/2015 , della successiva pronuncia della Corte Costituzionale 129/2019 e del parere del Consiglio di Stato 01875/2022;


6. Per la finalità di cui ai punti 2 e 5 del presente preambolo, è necessario prevedere che l'esercizio associato delle funzioni provinciali in materia di bonifica dei siti inquinati, fino alla data del 31 dicembre 2024, sia regolato mediante la stipula di un'apposita convenzione, il cui schema è da allegare alla l.r. 25/1998 , che regoli nel dettaglio le modalità di tale esercizio;


7. Al fine di consentire l’immediata e piena operatività della presente legge regionale è necessario allegare alla l.r. 25/1998 la convenzione per la disciplina dell’esercizio associato delle funzioni in materia di bonifica, prevedendo, tuttavia, che qualora necessario, la convenzione possa essere modificata mediante deliberazione della Giunta regionale;


8. In applicazione del principio della conservazione dell’attività amministrativa, è necessario chiarire che le province e la Città metropolitana di Firenze debbano celermente subentrare nei procedimenti in corso relativi alla bonifica dei siti inquinati, e, laddove necessario, provvedere alla convalida degli atti già posti in essere dalla Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge regionale;


9. Al fine di assicurare il corretto subentro nei procedimenti in corso e la convalida degli atti già posti in essere dalla Regione, è necessario istituire un tavolo tecnico per il coordinamento delle funzioni e dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati;


10. Data l’urgenza di assicurare il corretto esercizio delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati, è necessario prevedere che la presente legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1998
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: “
e, più in generale sulle attività di gestione dei rifiuti, di intermediazione e di commercio
” sono soppresse.
Art. 2
Competenze delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 25/1998
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 25/1998 è aggiunto il seguente:
1 bis. Sono altresì di competenza delle province e della Città Metropolitana di Firenze, le funzioni amministrative attribuite alle province ai sensi Sito esternodella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare:
a) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte IV del
Sito esternod.lgs.152/2006 , nonché il controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di cui all'Sito esternoarticolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
b) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 ;
c) le funzioni e i compiti attribuiti alle province dall’Sito esternoarticolo 242 del d.lgs.152/2006 ;
d) il controllo, la verifica degli interventi di bonifica, il monitoraggio ad essi conseguenti e la relativa certificazione di avvenuta bonifica, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 248 del d.lgs.152/2006 ;
e) i compiti di identificazione dei responsabili dell’inquinamento, ai sensi dell’articolo 244, comma 2, e dell’Sito esternoarticolo 245 del d.lgs.152/2006 .
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 6 della l.r. 25/1988 è aggiunto il seguente:
1 ter. Le province e la Città metropolitana di Firenze, oppure l’ufficio comune per il periodo in cui sia costituito ai sensi dell’articolo 28 quater, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo, avvalendosi dell'ARPAT nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ARPAT).
”.
Art. 3
Disposizioni transitorie. Ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati. Inserimento dell’articolo 28 quater nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 28 ter della l.r.25/1998 è inserito il seguente:
Art. 28 quater - Disposizioni transitorie. Ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati
1. Fino alla data del 31 dicembre 2024, la Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze possono costituire un ufficio comune per l’esercizio associato delle funzioni di cui all’articolo 6, comma 1 bis, lettere c), d), ed e), secondo quanto previsto dall’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e dal presente articolo.
2. L’esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1 è disciplinato dalla convenzione, allegato B della presente legge, mediante la quale è costituito l’ufficio comune. La Regione individua l’ufficio regionale che opera come ufficio comune e svolge le funzioni individuate dalla convenzione medesima. All’ufficio può essere assegnato personale comandato dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, previo accordo con gli enti di provenienza, ove sussistano le condizioni previste dalla normativa statale di riferimento.
3. Dalla data di sottoscrizione della convenzione e per le funzioni ivi indicate, l’ufficio comune opera in nome e per conto dell’ente, provincia o Città metropolitana di Firenze, territorialmente competente, e gli atti adottati sono imputati oggettivamente e soggettivamente all’ente medesimo. Gli enti che sottoscrivono la convenzione, per il periodo di vigenza della stessa, si avvalgono del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).
4. La convenzione di cui all’allegato B della presente legge, può, qualora necessario, essere modificata mediante deliberazione della Giunta regionale.
”.
Art. 4
Disposizioni transitorie. Subentro delle province e della Città metropolitana di Firenze nelle attività istruttorie in corso e convalida degli atti in materia di bonifica dei siti inquinati. Inserimento dell’articolo 28 quinquies nella l.r.25/1998
1. Dopo l’articolo 28 quater della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
Art. 28 quinquies - Disposizioni transitorie. Subentro delle province e della Città metropolitana di
Firenze nelle attività istruttorie in corso e convalida degli atti in materia di bonifica dei siti inquinati. Istituzione del Tavolo tecnico per il coordinamento dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati
1. Relativamente alle funzioni di cui all’articolo 6, comma 1 bis, lettere c), d), ed e), le province e la Città metropolitana di Firenze subentrano nei procedimenti in corso e, in applicazione del principio della conservazione dell’attività amministrativa, provvedono alla convalida degli atti già posti in essere dalla Regione, alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 luglio 2023, n. 31 (Disciplina delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia ambientale. Costituzione, in via transitoria, di ufficio comune per l’esercizio associato delle funzioni provinciali e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 22/2015 ).
2. Fino alla data del 31 dicembre 2024, presso la Giunta regionale è istituito il “Tavolo tecnico per il coordinamento delle funzioni e dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati”, di seguito indicato come “Tavolo tecnico” che ha il compito di:
a) assicurare il trasferimento dei procedimenti e delle attività in corso per il subentro delle province nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 6, comma 1 bis, lettere c), d), ed e), nonché presidiare e coordinare i procedimenti per la convalida degli atti già compiuti dalla Regione;
b) assicurare il coordinamento delle funzioni e dei procedimenti di competenza della Regione, delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia di bonifica dei siti inquinati.
c) coordinare il funzionamento degli uffici provinciali e fornire supporto per l’efficiente e adeguata organizzazione di tali uffici.
3. Il tavolo tecnico si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, quando uno dei suoi componenti ne faccia richiesta. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità organizzative del Tavolo tecnico di cui al comma 1.
4. Il Tavolo tecnico è coordinato dal direttore della direzione regionale competente o da un dirigente da lui delegato, ed è composto:
a) dai dirigenti delle strutture provinciali e della Città metropolitana di Firenze, competenti nella materia della bonifica dei siti inquinati o da funzionari da loro delegati;
b) dal direttore dell’Unione delle province italiane (UPI) della Toscana o da un suo delegato.
5. Ai componenti del Tavolo tecnico non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
6. Alle sedute del Tavolo tecnico, possono essere invitati a partecipare dipendenti dell’ARPAT.
”.
Art. 5
Inserimento dell’Allegato B nella l.r. 25/1998
1. Nella l.r. 25/1998 è inserito l’allegato A della presente legge denominato:
Allegato B - Schema di convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati – Istituzione dell’Ufficio comune.
”.
Art. 6
Attività istituzionali dell’ARPAT. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 30/2009
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), dopo le parole: “
della Regione
”, sono inserite le seguenti: “
, delle province e della Città metropolitana di Firenze,
”.
Art. 7
Abrogazioni
1. Il numero 1) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) è abrogato.
Art. 8
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Allegati:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.