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Legge regionale 11 ottobre 2022, n. 34

Disposizioni concernenti il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Modifiche alla l.r. 22/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 19 ottobre 2022



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, lettera b) e lettera s), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);


Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);


Considerato quanto segue:


1. Il sistema della comunicazione e dell’informazione dall’entrata in vigore della l.r. 22/2002 , è mutato, dal punto di vista della tecnologia, in modo esponenziale; la normativa statale è intervenuta in tale settore al fine di regolarne l’evoluzione nel rispetto dei principi del pluralismo di una informazione corretta, ampliando le competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e conseguentemente anche del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), che è suo organo funzionale;


2. Con l’approvazione della risoluzione 9 dicembre 2020, n. 14, relativa al programma di attività 2021 del CORECOM, il Consiglio regionale si è impegnato a predisporre la revisione della disciplina ad esso relativa per adeguarla ai cambiamenti intervenuti dalla legge istitutiva;


3. Le funzioni proprie del CORECOM, quale organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, si sono sviluppate nel corso degli anni, per cui è opportuno un aggiornamento formale e sostanziale della loro elencazione per includervi le attività che hanno la loro fonte nella normativa statale e regionale, nonché quelle relative alla vigilanza e al monitoraggio dei nuovi mezzi di comunicazione, divenuti sempre più centrali nel sistema mediale, per rafforzare e rendere più efficace l’azione complessiva del CORECOM in ambito regionale;


Approva la presente legge:

Art. 1
Composizione. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 22/2002
1. Il comma 7 dell’articolo 21 della l.r. 22/2002 , è sostituito dal seguente:
7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CORECOM, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Comitato
.”
Art. 2
Funzioni proprie. Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 22/2002
1. L’articolo 29 della l.r. 22/2002 è sostituito dal seguente:
1. Il CORECOM svolge le seguenti funzioni proprie:
a) Funzioni di consulenza e di proposta per il Consiglio regionale e la Giunta
regionale; in
particolare:
1) formula proposte, orientamenti e indicazioni al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in materia di ordinamento della comunicazione e dell’informazione, qualsiasi mezzo di comunicazione coinvolga;
2) può inviare osservazioni e proposte alla Commissione referente e chiedere di essere sentito sulle proposte di legge all’esame del Consiglio regionale rientranti negli ambiti delle materie della comunicazione e dell’informazione;
3) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1 e 2,
Sito esternodella l. 249/1997
, nonché sui bacini di utenza;
4) effettua ricerche nel settore della comunicazione e dell’informazione su richiesta degli organi della Regione o di propria iniziativa;
5) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale;
6) formula proposte e si esprime in ordine a forme di collaborazione fra la Regione, il servizio pubblico radiotelevisivo, istituzioni ed organismi culturali, operatori della comunicazione;
7) propone, sostiene e realizza iniziative inerenti alla formazione in materia di comunicazione e informazione;
8) attua idonee forme di consultazione, nelle materie di propria competenza, con i soggetti operanti nel settore della comunicazione e dell’informazione, con le associazioni degli utenti, con le istituzioni scolastiche e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati;
9) promuove il livello qualitativo della comunicazione e dell’informazione locale, anche attraverso premi a produzioni di qualità, conferiti previa emanazione di bando pubblico;
10) promuove l’indipendenza e il pluralismo dell’informazione in ambito regionale;
11) promuove, quale organo funzionale dell’Autorità, nel mondo dell’informazione e della comunicazione locale, la conoscenza, il rispetto dei principi e delle regole contenute nella delibera 15 maggio 2019, n. 157 dell’Autorità (Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech), per evitare ogni forma di discriminazione diretta o indiretta basata su sesso, origine etnica, religione, orientamento politico o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
12) svolge analisi e monitoraggi finalizzati a verificare la diffusione della cultura della sicurezza stradale ai sensi dell’
articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19
(Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);
13) sottoscrive protocolli d’intesa con la Giunta regionale per la rilevazione e la messa a disposizione dei dati necessari relativi alle imprese dell’informazione iscritte nel registro degli operatori della comunicazione, ai sensi dell’
articolo 5, comma 4, della legge regionale 4 luglio 2013 n. 34
(Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla
l.r. 35/2000
, alla
l.r. 22/2002
ed alla
l.r. 32/2002
);
14) predispone, d’intesa con il Consiglio regionale, un rapporto sullo stato delle imprese di informazione toscane con cadenza triennale, ai sensi dell’
articolo 7, comma 2, della l.r. 34/2013
;
15) realizza azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche attraverso la partecipazione al Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo di cui alla
legge regionale 26 novembre 2019, n. 71
(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo);
b) Funzioni gestionali:
1) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all' articolo 6 della legge 14 aprile
1975, n. 103 (Nuove norme in materia di comunicazione radiofonica e televisiva), garantendo adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione di tematiche sociali e culturali;
2) cura il censimento periodico dell’emittenza radiotelevisiva regionale, dell’editoria tradizionale e telematica e degli operatori locali in materia di telecomunicazioni.
2. Il CORECOM svolge le funzioni proprie anche attraverso accordi di collaborazione, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del
Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
Art. 3
Programmazione e rendicontazione dell’attività. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 22/2002
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 22/2002 , le parole “
Entro il 15 settembre di ogni anno
” sono sostituite dalle seguenti: “
Entro il 30 settembre di ogni anno
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 22/2002 , è sostituito dal seguente:
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all’Autorità una relazione consuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente, distinta in quella relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle funzioni delegate, con la rispettiva rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie. Il Consiglio regionale approva la parte della relazione relativa alle funzioni proprie, l’Autorità quella relativa alle funzioni delegate.
Art. 4
Struttura organizzativa. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 22/2002
1. Il comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 22/2002 , è sostituito dal seguente:
1. Per l'esercizio delle sue funzioni il CORECOM si avvale di un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed individuata ai sensi della
legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.