Legge regionale 1 dicembre 2021, n. 47
Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020 .
Bollettino Ufficiale n. 102, parte prima, del 3 dicembre 2021
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l’articolo 69 dello Statuto;
Vista la

Visto il

Visto il

Visto il


Visto il


Vista la legge regionale 22 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione

Vista la legge regionale 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 64/2009 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2015 );
Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19);
Vista la legge regionale 6 agosto 2020, n. 80 (Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 );
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 13 gennaio 2021, n. 2;
Considerato quanto segue:
1. È necessario inserire nella l.r. 65/2014 uno specifico rinvio alla l.r. 30/2003 che disciplina le modalità di svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti da parte degli imprenditori agricoli;
2. È necessario inserire correttivi alle disposizioni della l.r. 65/2014 per favorire gli interventi di rigenerazione urbana;
3. A seguito delle modifiche introdotte all’



4. L’



5. Le disposizioni contenute nel

6. La l.r. 65/2014 contiene disposizioni in materia edilizia che è necessario adeguare alle disposizioni di principio inserite nel



a) recepire, in relazione ai poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo, quanto previsto all’


b) intervenire sulle categorie funzionali e sui mutamenti delle destinazioni d’uso in adeguamento all’

c) adeguare alla nuova riscrittura della lettera e.5) del

d) ampliare la definizione di ristrutturazione edilizia in recepimento delle novità introdotte dalla



e) ampliare il concetto di “tolleranza costruttiva” ai sensi dell’articolo 34-bis inserito nel



7. È opportuno intervenire anche nell’ambito della verifica di legittimità dello stato di fatto degli immobili soggetti a demolizione e ricostruzione, prevedendo che questa sia effettuata in riferimento al volume totale o alla superficie totale ed ai relativi parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile, escludendo tale disposizione per gli immobili soggetti ai vincoli previsti dal Codice e qualora l’edificio sia interessato da interventi realizzati in assenza del legittimo titolo abilitativo, in totale difformità dello stesso ovvero con variazioni essenziali;
8. In considerazione delle diverse discipline regionali oggi vigenti, con riferimento alla determinazione di quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato ai sensi dell’

9. La sentenza della Corte Costituzionale 13 gennaio 2021, n. 2 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della l.r. 65/2014 , inserite dalla l.r. 69/2019 ;
10. Risulta, pertanto, necessario adeguare alcune disposizioni della l.r. 65/2014 alla pronuncia della Corte costituzionale 2/2021; in particolare, in conformità a quanto previsto dall’

11. Risulta opportuno modificare gli articoli 142 e 168 della l.r. 65/2014 in adeguamento alle modifiche relative alla disciplina del silenzio assenso introdotte con


12. È necessario prevedere una norma transitoria che chiarisca che le modifiche introdotte dalla presente legge alle categorie e tipologie di intervento edilizio previste dagli articoli 134, 135 e 136 della l.r. 65/2014 non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo ai fini dell’individuazione del regime amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi e dei provvedimenti sanzionatori;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.