Legge regionale 22 novembre 2019, n. 69
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 25 novembre 2019
INDICE
PREAMBOLO
CAPO I - Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)
CAPO II - Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)
CAPO III - Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)
CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014) Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7.
La Corte costituzionale, con
sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
La Corte costituzionale, con
sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente ai commi 3 e 4 dell’art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) come da esso riformulato.
La Corte costituzionale, con
sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione del comma 5 del nuovo art. 170 bis della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
La Corte costituzionale, con
sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione dei commi 4 e comma 5 dell’art. 174 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come da esso riformulato.
La Corte costituzionale, con
sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
La Corte costituzionale, con
sentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Di seguito articolo abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 5 .



