Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
Art. 7
Sicurezza partecipata
1. La Regione riconosce il ruolo che le comunità locali attive, coese, inclusive e solidali hanno per la sicurezza dei territori ed a tal fine, nell’ambito degli interventi dell’articolo 5, comma 4, promuove iniziative di partecipazione realizzate tramite i gruppi di vicinato, gli assistenti civici o i gruppi di cittadinanza attiva, con l’obiettivo di promuovere l’educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti, l’integrazione e l’inclusione sociale.
2. In nessun caso dette attività possono essere realizzate in sostituzione di attività di vigilanza o presidio delle forze di polizia.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.