Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
Art. 5
Tipologia degli interventi
1. La Regione sostiene gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali che riguardano in particolare:
a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;
b) la dotazione di strumenti tecnici specifici per il tempestivo soccorso alle persone e per la sorveglianza degli spazi pubblici, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
c) il potenziamento della polizia locale e la sua integrazione con le forze di polizia, anche mediante:
1) l'acquisto e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, anche per l'eventuale attivazione di modelli operativi di polizia locale di prossimità;
2) il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e dell'efficienza delle sale operative e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia di sicurezza e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini al fine di ottimizzare la gestione integrata dei fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano;
3) la realizzazione di progetti speciali di rafforzamento della presenza sul territorio anche per la realizzazione di modelli operativi di prossimità;
4) il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute degli addetti alla polizia locale, compreso il benessere psicologico;
5) La predisposizione di luoghi idonei al caricamento e allo scaricamento delle armi, nonché armadi blindati o armerie per il deposito delle stesse, conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza).
d) lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali e delle attività di reinserimento sociale;
e) la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti incivili;
f) la realizzazione di progetti di sicurezza partecipata di cui all’articolo 7;
g) la realizzazione di piccole opere di manutenzione degli spazi pubblici e di illuminazione delle aree a rischio;
h) la rivitalizzazione degli spazi commerciali con finalità di presidio della vivibilità delle aree urbane;
i) l’animazione dello spazio pubblico;
l) l’integrazione sociale e il contrasto delle discriminazioni.
2. Gli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza sono promossi, progettati e realizzati:
a)
dagli enti locali, anche in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, le società del-la salute e i soggetti di cui alle lettere b), c) e d);
b)
dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) costituiti in conformità al medesimo;
c)
dalle società e associazioni sportive dilettantistiche e dagli altri enti sportivi dilettantistici iscritti nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito ai sensi del de-creto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);
2 bis.
Gli interventi di cui al comma 2 possono essere altresì realizzati in collaborazione con le cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 28 dicembre 2005 n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).
(20)
3. La Giunta regionale, in coerenza con quanto stabilito dal DEFR, mediante deliberazione:
a) attua gli interventi di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili;
b) stabilisce gli elementi essenziali delle procedure di avviso pubblico per chiamata di progetti nonché i criteri generali per l’individuazione dei progetti speciali.
4. Gli interventi, attuati anche (21) attraverso il finanziamento di attività svolte dagli enti locali interessati, possono essere individuati:
a) mediante avviso pubblico per chiamata di progetti secondo i criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
b) nell’ambito dei progetti speciali di cui all’articolo 6.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.