Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
Art. 13
Finanziamento degli interventi
1. La deliberazione di cui all’articolo 5, comma 3, stabilisce annualmente criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dal presente titolo, nonché le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Una quota dei finanziamenti destinati agli enti locali può essere finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti dagli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza di cui all’articolo 4, comma 3.
2. Il finanziamento regionale destinato agli interventi di cui all’articolo 5 non può superare il 70 per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 2, lettera a).Fermo restando il privilegio a forme di cofìnanziamento da parte dei proponenti, per gli interventi promossi, progettati e realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b), c), e d), il finanziamento regionale può coprire fino alla totalità della spesa prevista. (22)
3. Almeno il 20 per cento dei finanziamenti finalizzati al potenziamento delle strutture di polizia locale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), è riservato alla costituzione ed al rafforzamento dei corpi di polizia municipale di cui all’articolo 29.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.