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Legge regionale 15 luglio 2020, n. 60

Attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 26/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, comma terzo, quarto, quinto e nono, della Costituzione;


Visto l’articolo 3, l’articolo 4, comma 1, lettera z), l’articolo 11, comma 2, l’articolo 70 e l’articolo 71 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Sito esternolegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 );


Vista la Sito esternolegge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);


Vista la Sito esternolegge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo);


Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);


Considerato quanto segue:


1. Al fine di adeguare la l.r. 26/2009 alla Sito esternol. 234/2012 sono previsti adempimenti informativi della Regione verso il Registro nazionale degli aiuti di Stato;


2. La Regione Toscana riconosce il ruolo delle comunità dei toscani nel mondo come attori fondamentali per la diffusione e la promozione dei valori della cultura toscana e per il mantenimento del legame con la terra d'origine;


3. L'esperienza e la proficua collaborazione instaurata in questi anni con le associazioni dei Toscani nel mondo rappresenta per la Regione Toscana un patrimonio di relazioni e di attività al quale si ritiene opportuno dare continuità, seppur nei limiti della disponibilità ridotta di risorse a seguito della perdurante crisi finanziaria che colpisce duramente i bilanci degli enti locali;


4. L'esigenza generalizzata di contrarre al massimo le spese degli apparati amministrativi regionali induce ad un ripensamento anche del sistema delle relazioni con i toscani nel mondo che, da un lato preveda la massima semplificazione delle modalità della loro rappresentanza e, dall'altro, salvaguardi il loro prezioso apporto nella definizione degli indirizzi generali delle politiche internazionali della Regione e degli interventi regionali a loro diretti;


5. Al fine di qualificare gli interventi della Regione rivolti ai toscani nel mondo garantendone la partecipazione ai processi decisionali con l'obiettivo ulteriore di semplificazione dell'apparato amministrativo, la legge sostituisce il Comitato direttivo dei toscani nel mondo con un nuovo organismo, denominato Consiglio dei toscani nel mondo che, del primo, conserva funzioni e rappresentatività, ma che presenta una maggiore snellezza organizzativa;


6. Nelle nuove modalità di rappresentanza la Regione Toscana riconosce un ruolo preminente ai coordinamenti continentali che saranno chiamati a svolgere un ruolo sempre più attivo sui territori di riferimento, anche in ordine alla valorizzazione e all'apporto delle nuove forme di emigrazione;


7. Al fine di valorizzare la relazione con i toscani nel mondo quale componente essenziale della società regionale sia come singoli, sia nell'ambito delle realtà associative di cui fanno parte, la presente legge introduce la consultazione telematica quale modalità ordinaria di interazione con gli organi istituzionali della Regione;


8. A seguito della riforma del sistema di rappresentanza dei toscani nel mondo è previsto che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 19/R (Regolamento di attuazione del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana”);


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.