Legge regionale 4 giugno 2020, n. 33
Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche alla l.r. 93/1993 e alla l.r. 39/2009 . Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla l.r. 64/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 ) e, in particolare, l’articolo 89, comma 1, lettera b);Visto il
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l’articolo 61, comma 3;Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), così come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392;
Vista la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati);
Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);
Vista la legge regionale 22 novembre 2019, n. 69 (Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”) e, in particolare, l’articolo 65;
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario, ai sensi del d.m. trasporti 400/1998, disciplinare le competenze regionali per la verifica e l’approvazione della dichiarazione di immunità del pericolo di valanga, ovvero dell’efficacia degli interventi proposti;
2. Occorre pertanto apportare modifiche all’articolo 5 della l.r. 93/1993 , per l’attribuzione delle funzioni previste dall'articolo 7, comma 6, del d.m. trasporti 400/1998, alla Regione;
3. Si rende necessario modificare la l.r. 39/2009 e integrare le attività del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA) prevedendo, tra le attività ordinarie svolte dal consorzio, l’attività di rilevazione, studio ed elaborazione dati in materia nivologica e relativo supporto alle strutture regionali;
4. Si ritiene necessario modificare gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa riferita ai casi di cui all’articolo 13, comma 1 bis, della l.r. 64/2009 , introducendo un caso di particolare tenuità, per gli impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d’invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi;
CAPO I
Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche alla l.r. 93/1993 e alla l.r. 39/2009 .
Art.1
Dichiarazione di immunità del pericolo di valanga. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 93/1993 (1)
Abrogato.
Art.2
Relazione tecnica asseverata. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 93/1993 (1)
Abrogato
Art.3
Elaborazione dati in materia nivologica. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 39/2009
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile), è aggiunta la seguente:
“
f bis) rilevazione, studio ed elaborazione dati in materia nivologica e relativo supporto alle strutture regionali anche con specifico riferimento alla dichiarazione di immunità dal pericolo valanghe.
”.CAPO II
Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla l.r. 64/2009
Art.4
Sanzioni. Modifiche all’articolo 13 alla l.r. 64/2009
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), sono inserite le seguenti parole: “
Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d’invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 240,00.
”.2. Il comma 1 bis dell’articolo 13 della l.r. 64/2009 , è sostituito dal seguente:
“
1 bis. Chiunque ritarda di oltre centottanta giorni, a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all’articolo 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all’articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 15.000,00. Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d’invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00. Le medesime sanzioni si applicano a chi, pur avendo inoltrato la denuncia di esistenza, prosegue l’esercizio di impianti in violazione delle
prescrizioni e degli obblighi di cui al capo III.
”.3. Il comma 8 dell’articolo 13 della l.r.64/2009 è sostituito dal seguente:
“
8. Fatta eccezione per le fattispecie di cui al comma 1 bis, per le opere superiori ai dieci metri d'altezza e che determinano un invaso superiore ai 100.000 metri cubi l'importo delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo è raddoppiato.
”.Art. 5
Disposizione finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



