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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 33

Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche alla l.r. 93/1993 e alla l.r. 39/2009 . Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla l.r. 64/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 ) e, in particolare, l’articolo 89, comma 1, lettera b);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l’articolo 61, comma 3;


Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), così come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392;


Vista la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati);


Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Vista la legge regionale 22 novembre 2019, n. 69 (Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”) e, in particolare, l’articolo 65;


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario, ai sensi del d.m. trasporti 400/1998, disciplinare le competenze regionali per la verifica e l’approvazione della dichiarazione di immunità del pericolo di valanga, ovvero dell’efficacia degli interventi proposti;


2. Occorre pertanto apportare modifiche all’articolo 5 della l.r. 93/1993 , per l’attribuzione delle funzioni previste dall'articolo 7, comma 6, del d.m. trasporti 400/1998, alla Regione;


3. Si rende necessario modificare la l.r. 39/2009 e integrare le attività del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA) prevedendo, tra le attività ordinarie svolte dal consorzio, l’attività di rilevazione, studio ed elaborazione dati in materia nivologica e relativo supporto alle strutture regionali;


4. Si ritiene necessario modificare gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa riferita ai casi di cui all’articolo 13, comma 1 bis, della l.r. 64/2009 , introducendo un caso di particolare tenuità, per gli impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d’invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi;


CAPO I
Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche alla l.r. 93/1993 e alla l.r. 39/2009 .
Art.1
Dichiarazione di immunità del pericolo di valanga. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 93/1993
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 93 del 13 dicembre 1993 (Norme in materia di piste e impianti a fune ad esse collegati), è aggiunto il seguente:
2 bis. La dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga di cui all’articolo 7, comma 7, del regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), è rilasciata dal settore regionale competente in materia idrologica e geologica nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 12. Il settore regionale competente in materia idrologica e geologica può avvalersi del supporto del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA).
”.
Art.2
Relazione tecnica asseverata. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 93/1993
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 93/1993 è inserito il seguente:
2 bis. Ai fini del rilascio della dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 2 bis, la struttura regionale competente in materia idrologica e geologica acquisisce dall’ente competente ai sensi dell’articolo 5, la relazione tecnica asseverata da un professionista, corredata dagli elaborati grafici degli impianti in oggetto.
”.
Art.3
Elaborazione dati in materia nivologica. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 39/2009
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile), è aggiunta la seguente:
f bis) rilevazione, studio ed elaborazione dati in materia nivologica e relativo supporto alle strutture regionali anche con specifico riferimento alla dichiarazione di immunità dal pericolo valanghe.
”.
CAPO II
Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla l.r. 64/2009
Art.4
Sanzioni. Modifiche all’articolo 13 alla l.r. 64/2009
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), sono inserite le seguenti parole: “
Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d’invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 240,00.
”.
2. Il comma 1 bis dell’articolo 13 della l.r. 64/2009 , è sostituito dal seguente:
1 bis. Chiunque ritarda di oltre centottanta giorni, a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all’articolo 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all’articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 15.000,00. Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d’invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00. Le medesime sanzioni si applicano a chi, pur avendo inoltrato la denuncia di esistenza, prosegue l’esercizio di impianti in violazione delle
prescrizioni e degli obblighi di cui al capo III.
”.
3. Il comma 8 dell’articolo 13 della l.r.64/2009 è sostituito dal seguente:
8. Fatta eccezione per le fattispecie di cui al comma 1 bis, per le opere superiori ai dieci metri d'altezza e che determinano un invaso superiore ai 100.000 metri cubi l'importo delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo è raddoppiato.
”.
Art. 5
Disposizione finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.