Menù di navigazione

Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Considerato quanto segue:


1. Sono in corso iniziative volte a perseguire l'obiettivo di un bilancio in equilibrio per quanto riguarda le emissioni e gli assorbimenti di gas climalteranti in Toscana: in tale ambito, è opportuno lo stanziamento di 5 milioni di euro per la promozione ed il co-finanziamento, da parte dei comuni, di progetti integrati per la riduzione della CO2 e per l'assorbimento di questa attraverso la realizzazione di piste ciclabili urbane e di piantumazioni, sempre urbane e periurbane, accompagnate dalla predisposizione di un bilancio emissivo volto a dimostrare l'efficacia del progetto in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti;


2. È necessario fronteggiare la situazione di grave emergenza e di rischio per la pubblica incolumità diffusa sull’intero territorio regionale a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 3 novembre al 17 novembre 2019;


3. Anche a seguito delle due mozioni del Consiglio regionale n. 1296 e n. 1357 del 12 settembre 2018, la Regione intende fornire una tangibile espressione della vicinanza delle istituzioni regionali alla famiglia del signor Duccio Dini, assassinato il 10 giugno 2018 a Firenze, fissando l'importo, in conformità a precedenti contributi di solidarietà erogati in casi analoghi, in 20mila euro annui per due anni;


4. Si ritiene strategico acquisire i complessi immobiliari dell’ex ospedale Meyer e dell’ex ospedale oftalmico in Firenze, di proprietà dell'AOU Meyer, per la sistemazione dei dipendenti regionali attualmente ubicati in tali immobili;


5. È opportuno contribuire alla ristrutturazione dell’immobile di via Bianchini 12 a Lucca, di proprietà della Asl Nord Ovest di Lucca, con l'obiettivo di raccogliere tutti i dipendenti regionali presenti nel territorio della provincia di Lucca in un unico edificio;


6. È opportuna un'azione tesa a sostenere i comuni toscani con popolazione minore di 5.000 abitanti mediante contributi per interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di viabilità comunale. Il 2020 sarà il terzo anno che la Regione Toscana attua questa iniziativa;


7. È opportuno supportare con contributi straordinari realizzazioni o progettazioni di interventi per fronteggiare esigenze di mantenimento della rete stradale locale;


8. È opportuno finanziare interventi necessari per il miglioramento dell’accessibilità in ambito portuale e la realizzazione di interventi di abbattimento, di realizzazione di attrezzature e impianti per diportisti diversamente abili;


9. Al fine di ottimizzare le tempistiche e le risorse pubbliche già assegnate alla Provincia di Lucca con l'articolo 26 undecies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016) per la progettazione esecutiva degli interventi relativi al ponte sul fiume Serchio, è opportuno che le economie derivanti dall'attività di progettazione possano essere utilizzate dalla medesima Provincia per la realizzazione dei lavori;


10. Al fine di adeguare e migliorare progressivamente le metodiche di verifica dello stato manutentivo delle strade regionali, con metodi tecnologici ed innovativi, si rende opportuno promuovere azioni di sperimentazione da parte della Regione di nuove metodiche, per verificare, anche con alcuni o tutti gli enti gestori delle strade regionali, province e Città Metropolitana di Firenze, la possibilità concreta di adeguare le attuali procedure di verifica della rete stradale regionale;


11. Al fine di promuovere progetti ed azioni per la divulgazione delle tematiche relative alla sicurezza stradale, in raccordo con le attività dell'Osservatorio regionale per la sicurezza stradale di cui alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana), si rende necessario attivare finanziamenti da parte della Giunta regionale per specifici progetti o iniziative nel 2020;


12. È necessario assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della Laguna di Orbetello per il triennio 2020-2022;


13. È opportuno contribuire ad agevolare l’avvio di lavori sugli immobili situati nella tenuta di Suvignano, tesi a prevenire possibili situazioni di ulteriore degrado dei beni ed a garantirne la ristrutturazione, in modo da rendere gli immobili idonei a ospitare attività disciplinate nel piano di Ente Terre, cui il bene è stato trasferito;


14. È necessario, nell'ambito dei controlli nei confronti delle aziende dell'area pratese, al fine di ripristinare condizioni ordinarie e regolari, sia sotto il profilo produttivo, sia per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro e i rischi connessi alla salute e alla vita dei lavoratori, finanziare le attività della polizia municipale in affiancamento alle azioni di controllo effettuate sul territorio comunale;


15. Per assicurare che il modello di realizzazione di orti in ambito urbano, sperimentato con il progetto “Centomila orti in toscana”, si diffonda ulteriormente su tutto il territorio regionale, è necessario prevedere un contributo in favore dei comuni che intendono realizzare nuovi orti urbani o ampliare e migliorare quelli già esistenti;


16. Occorre procedere alla disciplina del fondo finalizzato alla corresponsione degli incentivi nei confronti dei dipendenti designati nei gruppi tecnici responsabili dello svolgimento delle funzioni e attività necessarie alla realizzazione dei lavori o all’acquisizione delle forniture o dei servizi, adottando - nelle more della revisione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) che attualmente non risulta praticabile in assenza del regolamento attuativo del nuovo codice - una disposizione specifica che disciplini il contenuto del regolamento stesso;


17. È opportuno prorogare l’operatività del fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie, costituito dalla Regione unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all'usura e disciplinato dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), in modo da non far venir meno un aiuto efficace verso situazioni di fragilità che purtroppo persistono nel territorio regionale;


18. È necessario procedere all’erogazione di risorse alla Città Metropolitana di Firenze, da sommare ai finanziamenti statali, al fine di completare i lavori di realizzazione delle casse di espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul fiume Arno nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite, per il superamento delle criticità idrauliche del territorio coinvolto, anche alla luce dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato le zone;


19. Al fine di sostenere la ricerca e l’innovazione dei contenuti artistico-culturali nel settore dello spettacolo dal vivo, è opportuna la concessione di un finanziamento triennale all’Associazione Culturale Carte Blanche di Volterra, finalizzato alla realizzazione di un laboratorio triennale all’interno della casa di reclusione, volto alla socializzazione e alla partecipazione della popolazione detenuta;


20. In considerazione della crisi socio-economica che attraversa da alcuni anni i territori della montagna, e in particolare dell’Amiata, è opportuno, per l’anno 2020, un intervento che prevede di stanziare risorse finanziarie finalizzate al cofinanziamento di interventi infrastrutturali capaci di migliorare la fruizione e l’accessibilità turistica del territorio dell’Amiata;


21. È opportuna la concessione di un contributo alla società CERTEMA s.c. a r.l. per lo sviluppo di azioni di divulgazione e diffusione delle tecnologie digitali a favore delle piccole e medie imprese nell’ambito delle azioni regionali per lo sviluppo delle aree della Toscana meridionale;


22. È opportuno, infine, procedere all’abrogazione della disposizione transitoria afferente alla materia faunistico-venatoria contenuta nel comma 2 bis dell’articolo 7 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


23. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Interventi integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano
1. La Giunta regionale, nell'ambito delle iniziative volte a perseguire l'obiettivo di un bilancio in equilibrio per quanto riguarda le emissioni e gli assorbimenti di gas climalteranti in Toscana, è autorizzata a finanziare, fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 4.000.000,00 per il biennio 2022-2023 (38)

Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

, per interventi straordinari integrati realizzati dai comuni toscani, finalizzati all'abbattimento delle emissioni climalteranti, con particolare riferimento alla realizzazione di piste ciclabili e a interventi di piantumazione in ambito urbano.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, a titolo di cofinanziamento, ai comuni toscani, con priorità per quelli che presentino situazioni di particolare criticità sotto il profilo delle emissioni climalteranti.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:
a) le modalità di presentazione dei progetti;
b) le modalità di attestazione alla Regione della situazione di criticità relativa alle emissioni al cui miglioramento l'intervento è finalizzato;
c) la percentuale di finanziamento a carico dell'ente beneficiario;
d) le modalità di rendicontazione del contributo.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 5.000.000,00, ripartiti in euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 4.000.000,00 per il biennio 2022-2023 (38)

Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

, si fa fronte:
a) con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) rispettivamente per euro 1.500.000,00 per l’anno 2022 ed euro 2.500.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022 e 2023 (39)

Lettera così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

. (18)

Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 12.

Art. 2
Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019(1)

Rubrica così sostituita con l.r. 20 aprile 2020,n. 25, art. 1.

1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave emergenza e di rischio per la pubblica incolumità, nonché al fine di provvedere alla riduzione del rischio residuo e al ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche conseguente agli eventi meteorologici intensi ed eccezionali che hanno colpito l'intero territorio regionale nel corso del mese di novembre 2019 e del mese di dicembre (2)

Parole inserite con l.r. 20 aprile 2020,n. 25, art. 1.

, la Giunta regionale è autorizzata alla spesa di complessivi euro 29.975.165,55 (40)

Parola così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 16.

nel triennio 2020-2022, secondo la seguente ripartizione:
a) euro15.000.000,00 per l'anno 2020;
2. La Giunta regionale, tenuto conto dell'individuazione dei territori colpiti dagli eventi di cui al comma 1, con successivi atti individua gli interventi urgenti e necessari eseguiti dagli enti locali, dalle strutture regionali o dai consorzi di bonifica (2)

Parole inserite con l.r. 20 aprile 2020,n. 25, art. 1.

e dispone per l'attuazione degli stessi.
3. Nel caso di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice di protezione civile), le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, anche in parte, sulla contabilità speciale aperta a seguito della nomina del Commissario Delegato da parte del Dipartimento di Protezione Civile.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:
a) per l'importo di euro 15.000.000,00 per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022;
b) per l'importo di euro 9.968.433,14 per l'anno 2021 (41)

Parole soppresse con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 16.

, con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021–2023, annualità 2021 (42)

Parole aggiunte con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 16.

. (20)

. Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 13.

b bis) per l'importo di euro 5.006.732,41 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022. (43)

Lettera aggiunta con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 16.

Art. 3
Contributo straordinario di solidarietà
1. È assegnato un contributo straordinario una tantum, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, ai genitori del signor Duccio Dini, vittima dell'omicidio commesso il 10 giugno 2018 a Firenze.
2. Il contributo è pari ad euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’erogazione del contributo.
4. Agli oneri di cui al comma 2, pari ad euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.
Art. 4
Acquisto immobili della AOU Meyer
1. La Giunta regionale è autorizzata all’acquisto, indispensabile ed indilazionabile per assicurare il mantenimento di un razionale ed efficiente assetto logistico degli uffici regionali, dei complessi immobiliari dell’ex ospedale Meyer e dell’ex ospedale oftalmico, ritenuti strategici dalla Regione Toscana come proprie sedi di lavoro in Firenze.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 18.800.639,95 (44)

Parola così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17.

, (21)

Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 14.

previa valutazione di congruità dell’Agenzia del demanio, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 7.500.000,00 per il 2020, per l’acquisto del complesso immobiliare sito in via Pico della Mirandola a Firenze;
3. Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte rispettivamente:
a) per euro 7.500.000,00 per il 2020 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) per euro 11.300.639,95 per il biennio 2021 – 2022, di cui euro 3.026.129,31 per l'anno 2021, nell'ambito degli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021, ed euro 8.274.510,64 per l’anno 2022 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022. (7)

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 29; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17.

Art. 5
Contributo all'Azienda unità sanitaria locale Toscana nord ovest(3)

Rubrica così sostituita con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 54.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda unità sanitaria locale Toscana nord ovest (4)

Parole così sostituite con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 54.

la somma di euro 850.000,00 per l'anno 2020, quale contributo per lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'immobile situato a Lucca in Via Bianchini 12, per consentire di eliminare la locazione passiva della sede di via Vecchia Pesciatina ed il trasferimento di dipendenti regionali dislocati in varie sedi nel territorio della provincia di Lucca, previa sottoscrizione di un accordo della durata di dodici anni, per la messa a disposizione a titolo gratuito del bene, in vigenza del quale la Regione gestirà a proprie spese la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dell'immobile, che rimarrà in proprietà all'Azienda unità sanitaria locale Toscana nord ovest.(4)

Parole così sostituite con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 54.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 850.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.
Art. 6
Interventi straordinari sulla viabilità pubblica comunale per l'anno 2020
1. Per gli interventi sulla viabilità pubblica comunale, sulla base di richiesta avanzate alla Regione Toscana entro il 28 febbraio 2020 dai comuni proprietari con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, come risultante dall'ultimo censimento, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, previa sottoscrizione di accordi con i comuni beneficiari che ne disciplinino le modalità attuative, fino ad un massimo di complessivi euro 3.200.000,00 per l'anno 2020.
2. Sarà finanziata dalla Regione Toscana una sola richiesta di contributo per ciascun comune proponente.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta regionale privilegiando i comuni con minore popolazione, come risultante dall'ultimo censimento. I medesimi interventi devono rispettare tutte le seguenti condizioni:
a) essere finalizzati ad interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di tratti di strade pubbliche comunali;
b) essere cofinanziati dalla Regione fino ad un massimo di euro 50.000,00 e, comunque, non oltre l'80 per cento del computo estimativo del costo complessivo dell'intervento.
4. In sede di presentazione della richiesta di cui al comma 1, a firma del Sindaco, il comune garantisce:
a) la cantierabilità dell'intervento entro il 31 maggio 2020;
b) che il cronoprogramma dell'intervento proposto approvato dal comune preveda la conclusione dei lavori ed il collaudo amministrativo entro il 31 dicembre 2020;
c) l'inattuabilità dell'intervento in assenza del cofinanziamento regionale.
5. Alla richiesta di cui al comma 1, a firma del Sindaco, sono allegati i seguenti elaborati, sottoscritti da personale tecnico:
a) relazione tecnica descrittiva dell'intervento conforme al comma 3, lettera a);
b) planimetria della strada comunale interessata, con evidenziata la localizzazione dell'intervento in scala opportuna;
c) computo metrico estimativo complessivo dell'intervento;
d) cronoprogramma di cui al comma 4, lettera b).
6. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.200.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.
Art. 7
Contributi straordinari sulla viabilità locale per l'anno 2021
1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare:
a) un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2021, ai Comuni di Loro Ciuffenna e Talla, per interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza della viabilità di accesso all'area demaniale del Pratomagno nei rispettivi territori;
b) un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 81.415,06 per l'anno 2021 e di euro 168.584,94 per l'anno 2022,(24)

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 15.

al Comune di San Giovanni Valdarno, per l'intervento necessario a migliorare la funzionalità e la sicurezza, mediante realizzazione di rotatoria, dell'intersezione fra il tracciato urbano della SR 69 e la via Maestri del Lavoro;
c) un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021, per la progettazione di fattibilità tecnica della tratta stradale di raccordo fra la strada provinciale Bientinese e la strada Romana in località Turchetto, nel Comune di Altopascio;
d) un contributo straordinario alla Provincia di Pistoia, fino ad un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2021, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica della variante della strada provinciale n. 39 in località Borgano nel comune di Lamporecchio.
2. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono erogati previa stipula di specifico accordo di programma con i comuni interessati, che ne disciplina le modalità attuative.
3. I contributi di cui al comma 1, lettere c) e d), sono erogati previa stipula di specifico accordo con gli enti interessati, che ne disciplina le modalità attuative.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettere a) e b), pari a complessivi euro 331.415,06 per l'anno 2021 e di euro 168.584,94 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022. (25)

Comma aggiunto con l.r. 29 novembre 2021, n. 44. art. 15.

5. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettere c) e d), pari a complessivi euro 350.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021.
Art. 8
Contributi straordinari per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale
1. Al fine di sostenere interventi di abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale per migliorare l'accessibilità alle aree pubbliche portuali, è autorizzata la concessione di contributi ai comuni gestori degli spazi portuali e delle aree pubbliche direttamente funzionali alla fruizione del porto (8)

Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30.

(35)

Parole soppresse con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 5, comma 1.

, fino a un massimo di euro 56.900,42 per l'anno 2022, euro 200.000,00 per l’anno 2023 e euro 243.099,58 per l’anno 2024 (45)

Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.

.
2. Gli interventi da finanziare ai sensi del comma 1 sono individuati a seguito di avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale che stabilisce le priorità di intervento e le (8)

Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30.

modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi (36)

Parole soppresse con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 5, comma 2.

.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 56.900,42 per l'anno 2022, euro 200.000,00 per l’anno 2023 ed euro 243.099,58 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022–2024. (10)

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.

Art. 9
Interventi relativi al ponte sul fiume Serchio per il collegamento tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la SP1 Francigena nel Comune di Lucca
1. Le economie a valere sulle risorse regionali di cui all'articolo 26 undecies, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) destinate alla progettazione degli interventi relativi al ponte sul fiume Serchio per il collegamento tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la SP1 Francigena nel Comune di Lucca, fino a un importo massimo di euro 95.000,00, possono essere utilizzate dalla Provincia di Lucca anche per la realizzazione dei medesimi interventi, previo parere favorevole del collegio di vigilanza dell'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n.10, che verifica la rendicontazione e l’esatta quantificazione delle economie.
Art. 10
Azioni sperimentali e tecnologico-innovative per il miglioramento della conoscenza manutentiva delle strade regionali
1. La Regione promuove azioni, anche coordinate con i soggetti gestori della viabilità regionale, finalizzate a verificare l'operatività di metodi tecnologici innovativi per migliorare la programmazione e rendere più efficaci gli interventi di manutenzione sulle strade regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa massima di euro 36.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.
Art. 11
Attività di promozione della sicurezza stradale
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, per un importo massimo di euro 20.000,00 per l'anno 2020, iniziative relative alla promozione della sicurezza stradale in raccordo con le attività dell'Osservatorio regionale per la sicurezza stradale di cui alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana).
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 20.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.
Art. 12
Gestione della Laguna di Orbetello
1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della Laguna di Orbetello, con le modalità disciplinate dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017) la Regione concorre alle spese relative agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo 3 della l.r. 89/2016 , fino all’importo massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 (11)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31.

, nonché fino all’importo massimo di euro 1.023.766,40 per l’anno 2024, euro 1.037.869,60 per l’anno 2025 ed euro 1.120.000,00 per l’anno 2026. (49)

Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 18.

2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.120.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020. (12)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31.

2 bis. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023. (13)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31.

2 ter. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.023.766,40 per l’anno 2024, euro 1.037.869,60 per l’anno 2025 ed euro 1.120.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026. (50)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 18.

Art. 13
Contributo straordinario a Ente Terre Regionali Toscane
1. Per il sostegno a interventi collegati alle azioni regionali di promozione della cultura della legalità da attuarsi presso la Tenuta di Suvignano, bene confiscato alla criminalità organizzata ed assegnato a Ente Terre Regionali Toscane, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di euro 600.000,00 per l'anno 2020 a Ente Terre Regionali Toscane, le cui modalità di impiego sono definite nel Piano di attività dell'ente stesso, sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 600.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.
Art. 14
Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza nell’ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell’area Toscana centro
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 100.000,00 per gli anni dal 2020 al 2023 (14)

Parole prima sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 32, poi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6, comma 1; infine così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 9.

, e di euro 42.000,00 per l’anno 2024 ed euro 50.500,00 per l’anno 2025, (51)

Parole inserite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 19.

in favore dell'Azienda USL Toscana centro, ai fini della stipula, da parte dell'azienda medesima, di un accordo di collaborazione con il Comune di Prato per lo svolgimento, da parte della polizia municipale, di attività di affiancamento nelle azioni di vigilanza effettuate nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.
2 bis. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021. (15)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 32.

2 ter. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00 (37)

Parola così sostituita con l. r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6, comma 2.

per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022 - 2024, annualità 2022. (30)

Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 12.

2 quater. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (46)

Comma aggiunto con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 9.

2 quinquies. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 42.000,00 per l’anno 2024 ed euro 50.500,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025. (52)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 19.

Art. 15
Centomila orti in toscana
1. La Regione concede un contributo ai comuni che realizzano orti urbani, secondo il modello regionale sperimentato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della l.r. 82/2015 , da affidare in gestione prioritariamente a strutture associative costituite da giovani. Il contributo può essere concesso anche per interventi di ampliamento o miglioramento di orti urbani già esistenti.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’erogazione dei contributi.
3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte con il supporto di Ente Terre Regionali Toscane.
4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a euro 300.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio previsionale 2020-2022, annualità 2020.
Art. 16
Contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'anfiteatro romano
1. Per il recupero e restauro dell'anfiteatro romano di Volterra, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Volterra un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 500.000,00 per il triennio 2020 – 2022 (28)

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021,, n. 44, art. 17.

(16)

Nota soppressa.

, previa stipula di uno specifico accordo che ne disciplini la modalità di erogazione.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 500.000,00, si fa fronte rispettivamente:
a) per euro 250.000,00 per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) per euro 90.000,00 per l'anno 2021 e per euro 160.000,00 per l'anno 2022, (28)

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021,, n. 44, art. 17.

con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022 (34)

Parole aggiunte con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 9.

(17)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 33.

Art. 17
Incentivi per funzioni tecniche (6)

Regolamento 23 giugno 2020, n. 43/R.

1. La Giunta regionale disciplina con regolamento, nel rispetto dell’Sito esternoarticolo 113 del Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito denominato “Codice”:
a) la costituzione del Fondo d’incentivazione previsto dall’articolo 113, comma 2, del Codice;
b) i criteri e le modalità per la determinazione, ripartizione e liquidazione del fondo di cui alla lettera a) per le funzioni e attività tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice;
c) i criteri e le modalità per la costituzione del gruppo tecnico responsabile dello svolgimento delle funzioni e attività necessarie alla realizzazione del lavoro o all’acquisizione della fornitura o del servizio;
d) le condizioni e le modalità di applicazione del regolamento alle procedure avviate a far data dal 19 aprile 2016, nei limiti delle risorse appositamente accantonate nell’anno in cui le attività sono state svolte.
2. Gli incentivi sono attribuiti nel caso di affidamenti derivanti da procedura di gara ed inseriti in atti di programmazione, compresi quelli di natura commissariale ed emergenziali, per le funzioni e attività finalizzate all’acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori, incluse le manutenzioni di particolare complessità, nonché le somme urgenze di importo superiore alla soglia di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice. Per manutenzioni di particolare complessità si intendono gli appalti per i quali sia stata redatta una progettazione conforme all’articolo 23 del Codice.
Art. 18
Proroga operatività del fondo per la prestazione di garanzie di cui all'articolo 8 della l.r. 45/2013
1. L'operatività del fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie, costituito dalla Regione unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all'usura, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), e già prorogato dall’articolo 8 della l.r. 89/2016 , è prorogata al 31 dicembre 2025.
2. I rapporti tra la Regione e Fondazione toscana per la lotta all’usura sono disciplinati tramite un nuovo accordo di collaborazione approvato con deliberazione della Giunta regionale. L'accordo disciplina in particolare:
a) il termine per il rilascio delle garanzie integrative a carico del fondo, non superiore a sei anni;
b) le condizioni e modalità di rilascio delle garanzie integrative da parte della Fondazione;
c) la durata delle garanzie integrative e le modalità di escussione delle stesse;
d) le modalità di restituzione alla Regione degli importi progressivamente liberati a seguito della scadenza della validità delle singole garanzie;
e) le modalità di rendicontazione alla Regione:
e1) sull’utilizzo del fondo;
e2) delle spese di gestione del fondo, ammesse a rimborso nei limiti dell’ammontare degli interessi maturati sull’investimento del fondo regionale nell’anno di competenza.
Art. 19
Intervento di completamento delle casse di espansione Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite in località Fibbiana
1. La Regione Toscana è autorizzata a cofinanziare l’intervento di completamento delle casse di espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno, nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite in località Fibbiana, fino all’ottanta per cento del costo dell’intervento di completamento medesimo, e comunque non oltre euro. 2.000.000,00 per l’annualità 2020.
2. Per la finalità del comma 1, la Regione Toscana stipula con la Città Metropolitana di Firenze un accordo di programma che definisce le modalità attuative, il cronoprogramma di realizzazione degli interventi e la compartecipazione finanziaria della Città metropolitana stessa.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.
Art. 20
Contributo straordinario all’Associazione Culturale Carte Blanche di Volterra
1. Al fine di sostenere la ricerca e l’innovazione dei contenuti artistico-culturali nel settore dello spettacolo dal vivo, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 250.000,00 per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022, all’Associazione Culturale Carte Blanche di Volterra, finalizzato alla realizzazione di un laboratorio triennale all’interno della Casa di reclusione di Volterra, volto alla socializzazione e alla partecipazione della popolazione detenuta.
1 bis. Nell’anno 2023 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino a un massimo di euro 250.000,00, per sostenere le attività connesse alla pratica teatrale e laboratoriale realizzate all’interno della Casa di reclusione di Volterra per favorire la socializzazione e la partecipazione della popolazione detenuta. (47)

Comma inserito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 10.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spesa corrente”, del bilancio di previsione 2020-2022.
2 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l’annualità 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (48)

Comma aggiunto con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 10.

Art. 21
Finanziamento misure di cui all’articolo 72 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare fino all’importo massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 (31)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14.

, per il finanziamento delle misure di cui all’articolo 72 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018.
2. Le concrete modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono definite nell’ambito della contrattazione integrativa.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021. (32)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14.

3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2022 – 2024. (33)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14.

Art. 22
Contributo straordinario per l’infrastrutturazione turistica del Monte Amiata
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo fino a un massimo di euro 500.000,00 ai comuni facenti parte dell’Unione dei comuni Amiata-Val d’Orcia e dell’Unione comuni montani dell’Amiata Grossetana, per l’esecuzione di opere pubbliche finalizzate al miglioramento dell’attrattività turistica del territorio del Monte Amiata.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di assegnazione, di rendicontazione e di erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo, anche di programma, con i comuni dell’Amiata interessati alla realizzazione delle opere.
4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 500.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.
Art. 23
Contributo straordinario alla società CERTEMA s.c. a r.l.
1. Al fine di promuovere azioni di divulgazione e diffusione delle tecnologie digitali a favore delle piccole e medie imprese nell’ambito delle azioni della Regione per lo sviluppo delle aree della Toscana meridionale, è riconosciuto alla società CERTEMA s.c. a r.l. un contributo straordinario fino a un massimo di euro 90.000,00 nel triennio 2020-2022.
2. La società CERTEMA s.c. a r.l. presenta entro il 15 febbraio di ciascun anno un programma di attività che sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale.
3. Ai fini dell’erogazione del contributo la società CERTEMA s.c. a r.l. presenta la rendicontazione dei costi sostenuti regolarmente quietanzati entro il 31 dicembre di ciascun anno sulla base delle modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale approvata entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Il contributo è riconosciuto ai sensi del regolamento (UE) n. 140/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea degli aiuti “de minimis”.
5. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, per un importo massimo complessivo di euro 90.000,00, di cui 30.000,00 per l’anno 2020, di euro 40.000,00 per l’anno 2021 ed euro 20.000,00 per l’anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 24
Disposizioni transitorie in materia faunistico-venatoria. Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 3/1994
1. Il comma 2 bis dell’articolo 7 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) è abrogato.
Art. 25
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020-2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e riportati nel relativo prospetto inerente agli equilibri di bilancio di cui alla (5)

Parole così sostituite con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 55.

legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022).
Art. 26
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 20 aprile 2020,n. 25, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 29 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 32 , poi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 1; infine così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 5 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 5 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l. r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.