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Legge regionale 14 novembre 2019, n. 67

Cooperazione di comunità. Modifiche alla l.r. 73/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera p), dello Statuto;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);


Considerato che:


1. L'articolo 11 bis della l.r. 73/2005 , stabilisce che la Regione Toscana riconosce e promuove il ruolo della cooperazione di comunità promossa da soggetti pubblici e privati che appartengono alla medesima comunità al fine di contribuire a mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento facendo riferimento, in particolare, a quelle situate in territori montani e marginali, tese all'organizzazione e alla gestione di attività che interessano, in particolare, il paesaggio e l'ambiente;


2. Per valorizzare e rafforzare il ruolo svolto dalle cooperative di comunità, soprattutto da quelle presenti nei contesti territoriali che, per localizzazione geografica o criticità sociali, risultano in condizioni di disagio, appare opportuno definirne con maggiore dettaglio le caratteristiche generali, il contesto di azione nonché il quadro complessivo delle attività, anche nell'ottica della promozione e del sostegno di politiche di economia collaborativa;


3. Risulta opportuno estendere la possibilità, da parte della Regione, di intervenire a sostegno delle cooperative di comunità oltre il contesto tradizionale delle aree montane e marginali, prendendo in considerazione, in particolare, altre zonizzazioni che caratterizzano aree fragili del territorio regionale quali le aree interne, quelle a rischio di spopolamento e quelle caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale; risulta altresì opportuno estendere il raggio di azione regionale anche alle esperienze di cooperazione che nascono in altri contesti, specificamente nelle aree metropolitane e nelle periferie urbane, purché caratterizzati da criticità sotto il profilo della scarsità di servizi resi alla collettività e della presenza di disagio sociale ed economico;


4. Risulta altresì opportuno specificare meglio le attività caratterizzanti le cooperative di comunità nonché le caratteristiche dei soci delle stesse;


5. L’intervento normativo intende, infine, in un’ottica di valorizzazione delle risorse del territorio, offrire la possibilità alla Regione ed agli enti regionali di assegnare alle cooperative di comunità aree e beni immobili inutilizzati per il loro recupero e riuso con finalità di interesse generale; risulta inoltre opportuno offrire tale possibilità anche agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario regionale;


6. Per l’anno 2020 è previsto un finanziamento pari ad euro 740.000,00 complessivi finalizzato ad un intervento di sostegno alla cooperazione di comunità;


7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.