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Legge regionale 26 luglio 2019, n. 49

Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 31 luglio 2019

Art. 6
Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio. Modifiche dell’articolo 82 della l.r. 68/2011
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 82 della l.r. 68/2011 , è inserito il seguente:
6 bis. L’esercizio delle funzioni associate di cui al comma 1, è soggetto a verifica solo nei casi previsti dall’articolo 91, comma 7, nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Se è stato accertato che una funzione non è effettivamente svolta, detta funzione può essere nuovamente considerata per il contributo di cui al presente articolo solo a seguito di nuova verifica con esito positivo. Nuove funzioni attivate entro l’avvio del procedimento di concessione dei contributi, che non sono state oggetto di verifica, possono comunque essere considerate sulla base dello statuto vigente dell’unione, fermi restando gli effetti delle verifiche successive.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.