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Legge regionale 26 luglio 2019, n. 49

Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 31 luglio 2019

Art. 5
Fusione di comuni. Modifiche all’articolo 62 della l.r. 68/2011
1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 62 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: “
Nella richiesta, i comuni evidenziano le consultazioni e i processi partecipativi eventualmente svolti sulla proposta di fusione e i loro esiti. La Giunta regionale valuta la proposta formulata dai comuni e, se ritiene di accoglierla, presenta la proposta di legge di fusione, dando conto nella deliberazione di approvazione se sul testo è stato acquisito l’avviso favorevole dei sindaci, compresa l’eventuale denominazione difforme da quella proposta.
”.
3. Al comma 4 bis dell’articolo 62 della l.r. 68/2011 le parole: “
articolo 28
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 14
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.