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Legge regionale 26 luglio 2019, n. 49

Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 31 luglio 2019

Art. 16
Obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali. Inserimento dell’articolo 98 bis nella l.r. 68/2011
1. Dopo l’articolo 98 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
Art. 98 bis Potere sostitutivo della Regione per l’adempimento di obblighi di pubblicazione
1. Quando una norma statale prevede l’esercizio del potere sostitutivo della Regione per inadempimento da parte degli enti locali di obblighi di pubblicazione di atti o di modulistica sui siti istituzionali degli enti medesimi, la struttura regionale competente, scaduto il termine stabilito per l’adempimento, procede, anche a seguito di rilievi pervenuti da cittadini o imprese, al monitoraggio dei siti istituzionali in collaborazione con gli enti locali interessati e alla segnalazione della mancata pubblicazione o della mancata rimozione di atti o modulistica non conforme, assegnando un congruo termine per l’adempimento o per la comunicazione degli elementi che consentono di verificare l’adempimento. Le segnalazioni sono comunicate anche alle associazioni regionali degli enti locali di cui all’articolo 4 della presente legge, rappresentative degli enti interessati.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla struttura regionale competente, la Regione provvede, previa diffida, all’esercizio del potere sostitutivo a norma della l.r. 53/2001 . Possono essere nominati commissari i componenti degli organi esecutivi degli enti locali interessati.
3. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono stabiliti, in relazione alle diverse tipologie di obblighi di pubblicazione:
a) i casi in cui l’obbligo di pubblicazione deve ritenersi assolto mediante collegamento a pagine web contenenti gli atti o la modulistica aggiornati, ovvero a piattaforme sulle quali sono resi disponibili gli atti o la modulistica interessati purché ne sia garantito l’accesso in modalità non autenticata;
b) le modalità della collaborazione richiesta agli enti locali, e i termini entro i quali deve svolgersi, anche al fine di individuare la collocazione sul sito dell’ente degli atti o della modulistica aggiornati e disponibili all’utenza o di accertare l’avvenuta rimozione di atti o modulistica non conformi;
c) i termini di svolgimento del monitoraggio e la sua eventuale ripetizione nel tempo, in particolare in relazione ad atti o modulistica nuovi o oggetto di aggiornamento, fermo restando l’effettuazione del monitoraggio in presenza di puntuali rilievi pervenuti da cittadini o imprese; in relazione a obblighi di pubblicazione che coinvolgono la generalità degli enti interessati e che comportano la continuità dell’adempimento nel tempo, è indicata altresì la frequenza del relativo monitoraggio generale, non superiore a due anni dalla conclusione dell’ultimo effettuato;
d) le modalità della segnalazione sulla sussistenza dell’inadempimento o sulla mancata collaborazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.