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Legge regionale 26 luglio 2019, n. 49

Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 31 luglio 2019

Art. 14
Risorse regionali per spese di funzionamento e funzioni conferite. Modifiche all’articolo 94 della l.r. 68/2011
1. La rubrica dell’articolo 94 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente: “Risorse regionali per spese di funzionamento e funzioni conferite”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 94 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
“4
bis. A decorrere dall’anno 2022, le risorse di cui al comma 1 sono attribuite:
a) nella misura del 40 per cento a titolo di contributo per le spese di funzionamento alle unioni di comuni che risultano costituite per trasformazione di comunità montane o costituite in tutto o in parte sul territorio delle comunità montane. Le risorse sono assegnate agli enti e nelle percentuali di cui all’allegato B bis della presente legge. La Giunta regionale, in caso di scioglimento dell’ente, provvede con deliberazione, in deroga alle disposizioni dei commi 3 e 4, ad assegnare le risorse in proporzione al costo del personale trasferito, non considerando il personale che risulta già trasferito dai comuni;
b) nella misura del 60 per cento alle unioni di comuni cui la Regione ha conferito la funzione in materia di forestazione. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la misura delle risorse da concedere, tenendo conto dei seguenti parametri:
1) estensione territoriale su cui l’unione di comuni esercita la funzione;
2) maggiore montanità, di cui all’articolo 80, comma 1, lettera a);
3) superficie del territorio boscato;
4) superficie del patrimonio agricolo forestale regionale gestito dall’unione di comuni;
5) superficie delle aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi, come individuate ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettera b bis), della l.r. 39/2000 ;
6) numero delle autorizzazioni di vincolo idrogeologico, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana);
7) parametri di riequilibrio rispetto al fabbisogno di personale per l’esercizio della funzione.
3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 94 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
4 ter. Al fine di consentire l’attuazione progressiva del riordino della disciplina delle risorse da attribuire alle unioni di comuni ai sensi del comma 4 bis, per gli anni 2019, 2020 e 2021, le risorse di cui al comma 1, sono attribuite:
a) nella misura del 96,66 per cento, secondo le modalità di cui al comma 4 bis;
b) nella misura del 3,34 per cento, con le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da destinare alle unioni di comuni che, a seguito dell’applicazione della lettera a), risultano destinatarie di minori trasferimenti rispetto all’anno 2017. La deliberazione della Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di riequilibrio tra le unioni di comuni delle risorse concedibili a norma della lettera a)
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.