Menù di navigazione

Legge regionale 26 luglio 2019, n. 49

Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 31 luglio 2019

Art. 13
Iniziative per garantire i servizi di prossimità. Modifiche all’articolo 92 della l.r. 68/2011
1. Il comma 2 dell’articolo 92 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
2. Per le finalità di cui al comma 1, le unioni di comuni, in presenza di espressa previsione
statutaria, possono:
a) predisporre strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali, che possono derivare da carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità, e adottare iniziative, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni, per fronteggiare dette situazioni, in particolare per alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell’accesso ai servizi;
b) promuovere l’introduzione e lo sviluppo di forme innovative per lo svolgimento dei servizi di prossimità e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità,
c) utilizzare a tal fine anche i contributi concessi ai sensi dell’articolo 90.
”;
b) i territori nei quali possono essere costituiti empori polifunzionali ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 23 novembre 2018 n. 62 (Codice del commercio.).
”;
3. I commi 6 e 7 dell’articolo 92 della l.r. 68/2011 sono abrogati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.