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Legge regionale 18 giugno 2019, n. 34

Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla l.r. 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2019

Art. 1
Politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani. Modifiche all’articolo 85 della l.r. 68/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 85 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), dopo la parola: “
sociale
” è inserita la seguente: “
, culturale
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 85 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
1 bis. La Regione, in coerenza con le finalità di cui al comma 1, in particolare sostiene azioni finalizzate a promuovere:
a) il contrasto allo spopolamento;
b) la difesa del suolo e dell’assetto idrogeologico;
c) la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale;
d) la tutela dell’identità storica e culturale;
e) il potenziamento dei servizi pubblici locali e dei servizi socio-sanitari;
f) la promozione delle attività industriali, artigianali, manifatturiere e commerciali, nonché della cooperazione, con particolare riferimento alle cooperative di comunità;
g) il sostegno all’economia circolare;
h) il sostegno alle attività agro-zootecniche e forestali;
i) il sostegno alle politiche ed attività finalizzate a garantire la destagionalizzazione turistica, con particolare riferimento al turismo sostenibile, ambientale e responsabile;
j) il sostegno dell’impiantistica sportiva, con particolare riferimento al sistema neve;
k) la qualità delle infrastrutture viarie;
l) la trasformazione dei servizi ecosistemici in valore, da ricavarsi nella generalità della contribuzione, da destinare allo sviluppo delle aree montane.
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 85 della l.r. 68/2011 le parole: “
La Regione persegue le finalità di cui al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione, in collaborazione con gli enti locali, persegue le finalità di cui ai commi 1 e 1 bis
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 85 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
4. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e gli altri atti attuativi della legislazione regionale fissano, in coerenza con quanto previsto dal PRS, le azioni e le misure di sostegno specificatamente rivolte ai territori montani, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 87.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.