Legge regionale 18 giugno 2019, n. 34
Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla l.r. 68/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2019
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera v), dello Statuto;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
Considerato quanto segue:
1. I territori montani della Toscana, che costituiscono una cospicua parte del complessivo territorio regionale, sono caratterizzati da un elevato valore e da un notevole potenziale di sviluppo con riferimento al contesto ambientale, sociale ed economico che li caratterizza; le predette aree necessitano quindi di interventi permanenti finalizzati a contrastare i fenomeni di abbandono e di invecchiamento della popolazione residente, nonché di azioni volte al sostegno e alla valorizzazione delle economie locali da mettere in atto promuovendo e salvaguardando la specificità della normativa sulla multifunzionalità agricolo - forestale oltreché quella inerente lo sviluppo delle aree interne;
2. Con la presente legge, agendo principalmente con interventi di modifica della l.r. 68/2011 , si ritiene pertanto opportuno prevedere un rafforzamento delle politiche per la montagna, implementando gli obiettivi da perseguire per realizzare lo sviluppo dei territori montani ed individuando, nell’ambito degli strumenti normativi regionali, i migliori processi per la realizzazione degli stessi;
3. Al fine di individuare e coordinare le strategie rispondenti alle esigenze dei territori della montagna toscana, si prevede di istituire uno specifico organo di cooperazione interistituzionale, la Conferenza permanente per la montagna, che si occupa della verifica dello stato di attuazione delle politiche regionali per i territori montani, delle azioni da attivare a loro favore e delle azioni di coordinamento che, a livello amministrativo, sono attivate per l’efficace perseguimento degli obiettivi; tale Conferenza ha altresì il compito di promuovere gli stati generali della montagna quale momento di confronto con gli enti locali, le forze sociali, le istituzioni nazionali e comunitarie sulle politiche per i territori montani definite nel programma regionale di sviluppo (PRS);
4. Al fine di coordinare e monitorare le attività relative all’attuazione degli indirizzi strategici per la montagna, da parte dei diversi settori della Giunta regionale, viene altresì istituito un Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna, la cui composizione e modalità di funzionamento sono definite con successiva deliberazione di Giunta regionale;
5. È’ opportuno, infine, prevedere che le azioni e le misure di sostegno specificatamente rivolte ai territori montani siano previste all’interno del documento di economia e finanza regionale (DEFR) in coerenza con quanto previsto dal PRS e tenuto conto delle misure di cui al fondo regionale per la montagna;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.