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Legge regionale 18 giugno 2019, n. 34

Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla l.r. 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2019

Art. 2
Conferenza permanente per la montagna. Sostituzione dell’articolo 86 della l.r. 68/2011
1. L’articolo 86 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
Art. 86 - Conferenza permanente per la montagna
1. Per le finalità di cui all’articolo 85, è costituita la Conferenza permanente per la montagna, quale organo di cooperazione interistituzionale. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.
2. La conferenza di cui al comma 1 è composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;
b) dall’assessore regionale con delega alle politiche per la montagna;
c) dal presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana, o suo delegato;
d) dal presidente dell’ Unione province d’Italia (UPI) Toscana, o suo delegato;
e) dai presidenti delle unioni di comuni costituite da almeno uno dei comuni di cui all’allegato B della presente legge;
f) da un rappresentante del Consiglio per le autonomie locali (CAL) nominato tra i sindaci dei comuni di cui all’allegato B della presente legge non facenti parte di unioni di comuni;
g) da esponenti delle rappresentanze sindacali e datoriali e dell’associazionismo, individuate con deliberazione della Giunta regionale.
3. La Conferenza svolge, in particolare, le seguenti attività:
a) verifica lo stato di attuazione delle politiche regionali per i territori montani, le azioni da attivare a loro favore e le azioni di coordinamento che, a livello amministrativo, sono attivate per l’efficace perseguimento degli obiettivi;
b) promuove gli Stati generali della montagna quale momento di confronto con gli enti locali, le forze sociali, le istituzioni nazionali e comunitarie sulle politiche per i territori montani definite nel PRS.
4. La struttura regionale competente in materia di politiche della montagna supporta la Conferenza e, tramite il monitoraggio delle attività delle diverse strutture di settore della Giunta regionale, fornisce gli elementi di cui al comma 3, lettera a).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.