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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017

CAPO VII
Sanità e coesione sociale
SEZIONE I
Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport)
Art. 44
Funzioni della Regione regionali in tema di tutela sanitaria dello sport. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 35/2003
1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) le parole: “legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8
(Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) come da ultimo modificata dalla
legge regionale 25 ottobre 2000, n. 75 ” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 5 agosto 2009, n. 51
(Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)
”.
Art. 45
Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 35/2003
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 35/2003 le parole: “dal decreto ministeriale 18 febbraio 1983, dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e dal decreto ministeriale 4 marzo 1993” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica), dal decreto del Ministro della sanità 4 marzo 1993 (Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate) e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita)”.
2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 35/2003 è sostituito dal seguente:
3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport, oppure dai medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI individuati dall’
Sito esternoarticolo 42 bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 9 agosto 2013, n. 98
, nell'ambito delle strutture ambulatoriali autorizzate.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 35/2003 è sostituito dal seguente:
4. Le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture delle aziende unità sanitarie locali o dalle strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport
.”.
Art. 46
Criteri generali per la qualificazione dell'attività sportiva agonistica e per il rilascio dei relativi attestati di idoneità. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 35/2003
1. Al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 35/2003 le parole: “
dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e
” sono soppresse, e dopo le parole “
marzo 1993
” sono aggiunte le seguenti: “
e dal d.m. salute 24 aprile 2013
”.
Art. 47
Anagrafe dei soggetti sottoposti a visita per idoneità allo sport agonistico. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 35/2003
1. Alla fine della rubrica dell’articolo 10 della l.r. 35/2003 sono aggiunte le parole: “
e non agonistico
”.
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 35/2003 sono aggiunte le parole: “
, e non agonistica
”.
3. Alla fine del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 35/2003 sono aggiunte le parole: “
per l’attività sportiva agonistica
”.
4. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 35/2003 , dopo le parole: “
agonistica e non agonistica
” sono inserite le seguenti: “
e gli ambulatori autorizzati che rilasciano certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica
,”.
Art. 48
Autorizzazione ed accreditamento degli ambulatori privati. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 35/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 35/2003 le parole: “
dalla
l.r. n. 8/1999 ” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla
legge regionale 5 agosto 2009, n. 51
(Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)
”; le parole: “
della
l.r. 8/1999
sono sostituite dalle seguenti: “
l.r. 51/2009 ”.
Art. 49
Provvedimenti sanzionatori. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 35/2003
1. Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 35/2003 le parole. “l.r. n. 8/2009
” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 51/2009
”.
SEZIONE II
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
Art. 50
Percorsi e requisiti formativi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 28/2004
1. Al comma 3 bis dell’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), le parole: “
camera di commercio territorialmente competente
” sono sostituite dalle seguenti: “
struttura regionale competente
”.
SEZIONE III
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)
Art. 51
Conferenza aziendale dei sindaci. Sostituzione della rubrica dell'articolo 12 della l.r. 40/2005
1. La rubrica dell’articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituita dalla seguente: “
Conferenza aziendale dei sindaci
”.
Art. 52
Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 40/2005 le parole: “
previo confronto con la competente articolazione di area vasta della Conferenza regionale dei sindaci
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
6-bis. Durante la pendenza del contratto il Presidente della Giunta regionale può, per motivate esigenze organizzative e gestionali, nominare, ad invarianza di retribuzione, il direttore generale presso altra azienda o ente del servizio sanitario regionale o presso un'area vasta nel ruolo di direttore per la programmazione di area vasta, per la residua durata del contratto. Nulla è comunque dovuto al direttore generale, a titolo di indennizzo, a fronte di tale mobilità. La disposizione si applica ai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e ai direttori per la programmazione di area vasta, anche con rapporto in essere, in conformità a quanto previsto nei contratti vigenti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria
.”.
Art. 53
Cause di decadenza e revoca del direttore generale. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 40/2005
1. Al comma 7 dell’articolo 39 della l.r. 40/2005 le parole: “
e la competente articolazione di area vasta della Conferenza regionale dei sindaci
”, sono soppresse.
Art. 54
Strutture regionali del governo clinico. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 40/2005
1. Alla fine dell'alinea del comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 40/2005 , sono aggiunte le parole: “,
nel rispetto della specifica normativa vigente
”.
Art. 55
Organismo toscano per il governo clinico e Osservatorio per le professioni sanitarie. Sostituzione della rubrica del capo III bis del titolo IV della l.r. 40/2005
1. La rubrica del capo III bis del titolo IV della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “
Organismo toscano per il governo clinico e Osservatorio per le professioni sanitarie
”.
Art. 56
Rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 40/2005
1. Al comma 6 quater dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 le parole: “
per le professioni sanitarie
” sono soppresse.
Art. 57
Conferenza regionale permanente. Modifiche all'articolo76 septies della l.r. 40/2005
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 76 septies della l.r. 40/2005 è abrogata.
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 76 septies della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
d)il referente sanitario regionale per le grandi emergenze individuato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016 (Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale)
;
3. Il comma 5 dell'articolo 76 septies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
5. La direzione regionale competente verifica ogni due anni che gli organismi di cui al comma 1, lettera e), conservino il carattere della maggiore rappresentatività a livello regionale.
'".
SEZIONE IV
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)
Art. 58
Conferenza zonale dei sindaci. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 41/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:
1. In ciascuna delle zone-distretto è istituita la conferenza zonale dei sindaci, cui partecipano tutti i sindaci dell’ambito, ovvero chi, ai sensi della normativa nazionale, ricopre temporaneamente la carica di sindaco.
’”.
SEZIONE V
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)
Art. 59
Accreditamento delle strutture. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 82/2009
1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), è inserito il seguente:
2 ter. L'accreditamento istituzionale ha validità cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio. Ai fini del rinnovo, il legale rappresentante della struttura accreditata presenta istanza alla Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 2. Nelle more del provvedimento regionale la struttura accreditata continua ad operare in regime di proroga
.”.
Art. 60
Norma transitoria. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 82/2009
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:
2 bis. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2 ter, si applica alle strutture già accreditate di cui al comma 1, a far data dalla comunicazione di cui al medesimo comma 1.
”.
SEZIONE VI
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico)
Art. 61
Personale. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 85/2009
1. L’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico), è sostituito dal seguente:
Art. 5 Personale
1. Al personale dipendente della Fondazione si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario regionale.
2. Le figure apicali di direzione sono individuate e regolate dallo statuto della Fondazione, in analogia a quelle previste per le aziende sanitarie.
3. Gli incarichi apicali sono esclusivi, non sono compatibili con cariche pubbliche elettive o di nomina e sono subordinati, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico
corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio della Fondazione.
4. Nel caso in cui gli incarichi apicali siano conferiti a un dipendente della Regione, di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, l’amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento corrisposto dalla Fondazione, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto alla Fondazione, che procede al recupero delle quote a carico dell’interessato.
5. Nel caso in cui gli incarichi apicali siano conferiti a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l’amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all’atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all’interno dell’amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente alla Fondazione il rimborso di tutto l’onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l’incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell’amministrazione di appartenenza, la Fondazione provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
6. Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5 esclude ogni altra forma di versamento.
”.
SEZIONE VII
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016)
Art. 62
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all’articolo 26 decies della l.r. 82/2015
1. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 26 decies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), è sostituita dalla seguente:
e) due rappresentanti designati dal CAL.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.