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Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 65

Istituzione del Comune di Rio, per fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 6 dicembre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;


Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Visto l’articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 , (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la deliberazione del consiglio comunale di Rio Marina 29 marzo 2017, n. 12, e la deliberazione del consiglio comunale di Rio nell'Elba 25 marzo 2017, n. 17, trasmesse dai rispettivi sindaci alla Regione Toscana, con le quali i due comuni hanno deliberato di richiedere alla Giunta regionale l'avvio della procedura finalizzata alla fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba;


Vista la deliberazione 27 giugno 2017, n. 42 con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Rio;


Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune di Rio, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 29 e 30 ottobre 2017, con il seguente esito:


- Comune di Rio nell’Elba: risposte affermative (SI) voti n. 268; risposte negative (NO) voti n. 193;

- Comune di Rio Marina: risposte affermative (SI) voti n. 475; risposte negative (NO) voti n. 301;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 743; totale risposte negative (NO) voto n. 494;


Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba si pone nella prospettiva di un miglioramento dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;


2. La fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba si colloca nell’ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;


3. I Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba presentano una realtà socio-economica e territoriale integrata;


4. Al fine di pervenire nel 2018 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Rio è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2018 e, a questo scopo, si dispone l’entrata in vigore anticipata della presente legge;


5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;


6. Per garantire la gestione del nuovo comune, che fino alle elezioni amministrative sarà gestito da un commissario, e la continuità amministrativa, è individuata in via transitoria la sede provvisoria, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Rio, è previsto che, fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del nuovo consiglio comunale, si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Rio nell'Elba;


7. Si disciplinano norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba;


8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;


9. Restano ferme le altre disposizioni previste dall’articolo 1, commi da 116 a 133, Sito esternodella l. 56/2014 e in particolare:


a) la possibilità, per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;


b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all’elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba;


c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.


Approva la presente legge


Art. 1
Istituzione del Comune di Rio
1. È istituito, dalla data del 1° gennaio 2018, il Comune di Rio, mediante fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba, in provincia di Livorno.
2. Il territorio del Comune di Rio è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
Art. 2
Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
1. Il Comune di Rio subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Rio.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio maturata.
Art. 3
Commissario
1. Fino all’insediamento dei nuovi organi del Comune di Rio a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.
Art. 4
Organizzazione amministrativa provvisoria
1. Entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Rio e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall’intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Rio è situata presso la sede dell’estinto Comune di Rio Marina.
4. Le disposizioni dell’intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Rio.
Art. 5
Vigenza degli atti
1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2017, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Rio.
2. In conformità alle disposizioni dell'Sito esternoarticolo 1, comma 122, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i soggetti nominati dagli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba nelle relative commissioni per il paesaggio, di cui all’articolo 153 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), continuano a esercitare il loro mandato, con riferimento agli ambiti territoriali dei comuni che li hanno nominati, fino alla nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Rio, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. Ai fini dell'applicazione dell'Sito esternoarticolo 163 del d.lgs. 267/2000 , il Comune di Rio, risultante da fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli estinti Comuni di Rio nell'Elba e Rio Marina per l'esercizio 2018 cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.
Art. 6
Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
1. Salvo quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000 , gli organi del Comune di Rio, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
3. Fino all’entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Rio si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell’estinto Comune di Rio nell'Elba vigenti alla data del 31 dicembre 2017.
Art. 7
Municipi
1. Lo statuto del Comune di Rio può prevedere, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 16 del d.lgs. 267/2000 , l’istituzione di municipi quali organismi, privi di personalità giuridica, aventi lo scopo di preservare e valorizzare l’identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.
Art. 8
Contributi statali e regionali
1. Il Comune di Rio è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti.
2. Al Comune di Rio è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall’articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
Art. 9
Disposizioni sui territori montani
1. Al Comune di Rio si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011 , in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba, così come riportato nell’allegato B della legge medesima. L’istituzione del Comune di Rio non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell’Sito esternoarticolo 1, comma 128, della l. 56/2014 , dall’Unione Europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba.
Art. 10
Disposizioni finali
1. Ferma restando l’applicazione anche nei confronti del Comune di Rio delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il Comune di Rio, nato dalla fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba già facenti parte di comunità montana, risulta con popolazione superiore al limite demografico di tremila abitanti previsto dall'articolo 55, comma 1, della l.r.68/2011 e, conseguentemente, si considera esentato dagli obblighi di esercizio associato delle funzioni fondamentali derivanti dall'Sito esternoarticolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 .
2. A far data dal 1° gennaio 2018 il Comune di Rio subentra negli atti associativi ai quali entrambi gli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba hanno aderito e che risultano ancora in essere al tale data.
3. Alla data del 1° gennaio 2018 il Comune di Rio cessa di essere parte degli atti associativi cui ha aderito solo uno degli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba e che risultano ancora in essere a tale data.
4. Il Comune di Rio resta obbligato per le obbligazioni assunte verso terzi per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che gli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba hanno a qualsiasi titolo affidato, per tutta la durata di dette obbligazioni.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Comune di Rio sostituisce gli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba nell’ambito di dimensione territoriale adeguata “Ambito 14” dell’allegato A della l.r. 68/2011 ; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme Sito esternodella l. 56/2014 e della l.r. 68/2011 .
Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Allegati:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.