Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26
Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 14 giugno 2017
Art. 7
Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali
1. Ciascun consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è tenuto, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012 , a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie, detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie di seguito denominata dichiarazione sugli investimenti. (1)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.