Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26
Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 14 giugno 2017
Art. 12
Aggiornamenti
1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale la dichiarazione sugli investimenti, (12) ai fini della pubblicazione da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno. (13)
1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 rimane pubblicata per tutta la durata del mandato, fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1. (14)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.