Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26
Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 14 giugno 2017
Art. 11
Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori
1. La Giunta regionale pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito internet:
a) la dichiarazione sugli investimenti per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore; (7)
b) la sintesi del rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di cui all’articolo 7, comma 6, della l. 515/1993, per il Presidente della Giunta regionale e per l'assessore nel caso in cui l'assessore sia stato scelto fra i consiglieri regionali; (8)
c) i dati relativi alle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;
d) i dati di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;
2. I dati di cui al comma 1, lettera b), sono trasmessi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l. 43/1995 , quelli di cui alla lettera d) sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del Consiglio regionale a quelli della Giunta regionale.
3. I dati di cui al comma 1, lettera a), sono pubblicati entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore; quelli di cui alla lettera b) entro quattro mesi dall'elezione; quelli di cui alla lettera c) con la massima tempestività; quelli di cui alla lettera d) al momento dell'erogazione all'avente diritto e quelli di cui alla lettera e) entro tre mesi dalla elezione o nomina. (10)
3 bis. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto la dichiarazione sugli investimenti che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1. (11)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.