Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26
Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 14 giugno 2017
CAPO III
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55 (Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 )

Art. 17
Individuazione degli incarichi. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 55/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55 (Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ) le parole: “

in tutte le loro funzioni
” sono sostituite dalle seguenti: “nelle loro funzioni
”.Art. 18
Dichiarazione della nullità degli incarichi. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 55/2014
1. L'articolo 4 della l.r. 55/2014 è sostituito dal seguente:
“
Art. 4 Dichiarazione della nullità degli incarichi
1. Il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, di cui alla

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), dichiarano, ai sensi dell’

, ciascuno per quanto di propria competenza, la nullità degli incarichi conferiti da parte della Regione.
”.Art. 19
Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 55/2014
1. L'articolo 6 della l.r. 55/2014 è sostituito dal seguente:
“
Art. 6 Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house
1. Gli organi degli enti dipendenti e delle società in house che non possono, ai sensi dell'

, conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale.
”.Art. 20
Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 55/2014
1. L'articolo 3 della l.r. 55/2014 è abrogato.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.