Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26
Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 14 giugno 2017
CAPO I
Disposizioni in materia di diritto di accesso. Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa)
Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 40/2009
1. La partizione del preambolo relativa al titolo II, capo I, sezione I (Accesso ai documenti amministrativi) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) è sostituita dalla seguente:
“
Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (Accesso a dati e documenti amministrativi).
1. La disciplina statale dell'accesso civico contenuta nel

(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); è stata modificata dal

(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della

e

, ai sensi dell'

, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che ha riconosciuto il diritto di accedere a dati e documenti in possesso dell'amministrazione;
2. Tale disciplina statale presenta una ratio analoga a quella dell'articolo 54 dello Statuto regionale di cui può costituire attuazione;
3. Al fine di garantire in Toscana l'esercizio del diritto di accesso civico come richiesto dall'

e, al tempo stesso, di dare attuazione all'articolo 54 dello Statuto, si prevede la diretta applicazione della normativa statale sull'accesso civico;
4. Per la disciplina degli aspetti organizzativi del diritto di accesso civico di cui al

e del diritto di accesso di cui alla

è prevista l'adozione di atti di natura amministrativa.
”.Art. 2
Modifiche al titolo della sezione I, capo I, titolo II della l.r. 40/2009
1. Il titolo della sezione I, capo I, titolo II della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente: “
Accesso a dati e documenti amministrativi
”.Art. 3
Diritto di accesso. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 40/2009
1. L'articolo 5 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
“
Art. 5 Diritto di accesso
1. La Regione Toscana garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi del

(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nel rispetto dell'articolo 54 dello Statuto e l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della

(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Le forme di accesso di cui al comma 1 costituiscono lo strumento per realizzare la conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi non pubblicati sul Bollettino ufficiale della
Regione Toscana, sulle banche dati regionali, sul sito internet della Regione.
3. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni del capo V della l.
241/1990 e

.
”.Art. 4
Provvedimenti organizzatori. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 40/2009
1. L'articolo 10 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
“
Art. 10 Provvedimenti organizzatori
1. Con deliberazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati, nell'ambito della rispettiva competenza, con riferimento alle forme di accesso di cui all'articolo 5, le modalità di esercizio del diritto e l'ammontare dei rimborsi spettanti all'amministrazione in misura corrispondente al costo di riproduzione dei documenti su supporti materiali.
2. Agli atti di cui al comma 1 è assicurata la più ampia pubblicità.
”.Art. 5
Abrogazione degli articoli da 6 a 9 della l.r. 40/2009
1. Gli articoli da 6 a 9 della l.r. 40/2009 sono abrogati.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.